Art. 116 - Patente e abilitazioni professionali
per la guida di veicoli a motore |
1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. 2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: a) AM: b) A1: d) A: e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 400 kg
(categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci),
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui
potenza massima netta del motore é inferiore o uguale a 15 kW.
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto
persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non
superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale
combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500
chilogrammi, é richiesto il superamento di una prova di
capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito
positivo, é rilasciata una patente di guida che, con un apposito
codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali
complessi di veicoli; g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della
categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono
avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la
cui massa massima autorizzata é superiore a 3500 kg, ma non
superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; i) C1E: l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante
nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa
massima autorizzata superi 750 kg; n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di
non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza
massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non
superi 750 kg; o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima
autorizzata é superiore a 750 kg; p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non
superi 750 kg; q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante
nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
supera 750 kg. 4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più
minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM,
A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli
di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui
all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici
nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e
i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale
é vietata la guida di autoambulanze. (1) 5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica
su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di
condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato
di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non é
presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione,
per le categorie A o A1. 6. La validità della patente può essere estesa
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei
requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da
quella posseduta. 7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo. 8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b)
c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui
all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno
anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi é
richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo
KB, se
per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi é richiesta la patente di guida di categoria B1 o B. 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche' l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonche' l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo. (4) 10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso
almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal
comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale
di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica
locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni
alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, 11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima é sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro. 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.110 a euro 30.660 (2); la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno (3). Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. 15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.023 a euro 4.092. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione Il, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque
guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra
abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta,
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 409 euro a 1.637 euro.
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(1) Modificato dall'art. 11 della Legge 29.7.2015 n. 115. |