Abrogato (1)
(1) Articolo abrogato, con decorrenza 13 maggio 2000 dal DPR 9 marzo 2000 n.
104, in G.U. 28 aprile 2000, il quale all'art. 2 così stabilisce:
Art. 2. - Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro
quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli
organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata
una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali
rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità
di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di
guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi
di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale
operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il
modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero
medesimo.
3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione, conseguentemente, provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida;
b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno
dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di
residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di
validità del permesso provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il
duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio
dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata
fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto
della denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il duplicato
della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al
rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di
presentazione, da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla
medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di
polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di
guida della validità di novanta giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1,
rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua
distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere
illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono
gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita
domanda da parte del titolare.
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