Art. 129 - Sospensione della patente di guida |
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. 2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. 3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. (1) 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo. |
1 Comma modificato dal D. Lgs. 18.4.2011 n3 59 |