Art. 163 - Convogli militari, cortei e simili

1. Č vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; č vietato altresė inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 

2. Č vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire euro 42 a euro 173.

 

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