Art. 163 - Convogli militari, cortei e simili |
1. Č vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; č vietato altresė inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 2. Č vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire euro 42 a euro 173.
|