Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote |
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformitą con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. (1) 1bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: 2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 333. Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente. (2) 3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 ad euro 3.471. 5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti
al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. |
1 Comma modificato dalla legge
29.7.2010 n. 120. |