Art. 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione |
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante (il pagamento della tassa automobilistica) (1) e quello relativo all'assicurazione obbligatoria. 2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a
euro 102. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
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(1) Abrogato dall'art 17 co. 24 legge 27 dic. 1997 n. 449. |