Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool |
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza é punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato: 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed é disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222; (5) 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo é il tribunale in composizione monocratica. (2) 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (2) 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (4) 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 é aumentata da un terzo alla
metà quando il reato é commesso dopo le ore 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante; 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies é destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187. (1) (5) 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente é punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto é commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, é sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (3) 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. (1) 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. (1) 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente
articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con
il decreto penale di condanna, se non vi é opposizione da parte
dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non
retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria,
nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di
lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice
incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della
sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria
ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso
di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa
una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla
metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca
del veicolo sequestrato. La decisione é ricorribile in cassazione. Il
ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che
procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o
di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle
circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con
ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il
lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una
volta. (6) |
1 Così modificato dalla legge n. 160 del 2 ottobre 2007 di conversione del
decreto-legge 117/2007. |