Art. 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni |
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. (1) 2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui é stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale. (1) Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello. 3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. 4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore. 1 Comma modificato dalla legge 29.7.2010 n. 120. 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma
1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi
tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle
strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2. |