Art. 202 - Pagamento in misura ridotta |
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario. 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione
degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di
eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a
pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, é commessa da un
conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E
nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il
conducente é ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente
accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente
trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore,facendo menzione del pagamento 2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, é tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione é fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione é versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. (1) 2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, é disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo é affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. (1) 3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. 3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
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1 Introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120 |