Art. 205 - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria |
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero. 2. - Abrogato 3. Abrogato |