Art. 221 - Connessione obiettiva con un reato |
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. 2. La competenza del giudice penale in ordine
alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si
chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione
di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 220. |