Art. 228 - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice |
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. 2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19. 3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle
seguenti spese: 4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici. 5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico- amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione. 6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
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