Art. 43 - Segnalazioni degli agenti del traffico |
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. 2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione. 3.
Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti: 4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco. 5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione. 6.
Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie
per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti
preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo
di apposito segnale distintivo. |