Art. 5 - Regolamentazione della circolazione in generale |
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici puņ diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli
6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale
di regione č ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. |