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Art. 50 - Velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. (1)

 

1 Modificato dal Decreto-legge 10.9.2021 n 121 convertito in  Legge 10.11.2021 n. 156

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