Art. 60 - Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri (1) |
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonche' i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico. (1) 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1) 3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI . 5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. 6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista
dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti
previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345 se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 a euro 173 se si tratta di motoveicoli. |
1 Modificato dal Decreto-legge 10.9.2021 n 121 convertito in Legge 10.11.2021 n. 156 |