Art. 77 - Controlli di conformità al tipo omologato |
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione. 3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 ad euro 3.471. 3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità
tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi
dell'articolo 75, comma 3-bis, é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 168 a euro
679. 4.
Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio. |
*** Comma introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120. |