Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione |
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2. 2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. 3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse. 4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi
di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero
circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente
codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 a euro 345. La misura della sanzione è da euro 1.210 a
euro 12.108 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste
dagli articoli 9 bis e 9 ter. *** |
*** Cosė modificato dalla legge 29.7.2010 n. 120. |