1.
Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di
cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà
ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi,
il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati,
può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso
movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con
medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore
di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 431 a euro 1.734.
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