Art. 84 - Locazione senza conducente |
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. 2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro. 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni. 4.
Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza. 6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione. 7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se trattasi di altri veicoli. 8.
Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. |