Art. 90 - Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza |
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. 2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734. |