Art. 93 - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi |
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C. 1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha
stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con
un veicolo immatricolato all'estero. (1) 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
non si applicano: 2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. 3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. 5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. I tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. 6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8. 7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213. * 7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed e' riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. * 8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345. 9. Soppresso dal D.Lgs 29.5.2017 n. 98 10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138. 11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli. 12.
Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti
dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici
di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico
Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati,
riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e
tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento. |
1 Comma introdotto dalla Legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del D. L.
113/2018 |