Art. 94bis - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli |
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. 3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma é soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione é disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento é divenuto definitivo. 4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono
dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e
3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che,
in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato
numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non
ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1. |
Articolo introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120. |