La materia è ora regolata
dal DPR 24.11.2001 n. 474, che di seguito si riporta.
Art. 1. - Autorizzazione alla circolazione
di prova
1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli
93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli
che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali
o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita
o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati
alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti
autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività
di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso
aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché
gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che
conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento
di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi
o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione
ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati
di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche
per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo
dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo
veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo
è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente
munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione
funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto
sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di
delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art.
2. - Targhe di prova
1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1,
dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una
targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione,
recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero
dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa
è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione,
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare,
senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe
di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne
facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione
delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. È
consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.
3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici,
dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo
della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P"
è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono
realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di
un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di
1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente
autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono
quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello
è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione
prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
Art.
3. - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione
alla circolazione di prova e della targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione,
il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi
di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta,
e provvede alla distruzione della relativa targa.
2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il
rilascio di una nuova autorizzazione.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa
distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione
e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi
e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso
modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione
della stessa.
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2,
rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta,
provvede alla sua distruzione.
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