Art. 9 ter - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore |
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9 bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni. 3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime
o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è
sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano
a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo
scopo. |