Art. 156 - Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione (Art. 41 c. s.) I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento. Art. 157 - Segnali luminosi di indicazione (Art. 41 c. s.) I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento. Art. 158 Funzione delle lanterne semaforiche (Art. 41 c. s.) Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale. Art. 159 - Lanterne semaforiche veicolari normali (Art. 41 c. s.) 1. Le lanterne semaforiche veicolari
normali sono a luci colorate di forma circolare, disposte
verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla
al centro e luce verde in basso
(fig. II.449)
2. Nei casi in cui le lanterne
semaforiche veicolari sono incorporate nella segnaletica di
indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione
delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce
gialla al centro e luce verde a destra (fig. II.232).
3.La sequenza di accensione delle luci
è la seguente: 4. Nei sensi unici alternati, la lanterna
semaforica veicolare normale può essere integrata da una seconda
luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo da assicurare la
segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada di
una delle due luci.
5. Se la manovra di svolta a destra è consentita con continuità, la lanterna semaforica veicolare
normale può essere integrata con una luce verde direzionale
posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.
Art. 160 - Lanterne semaforiche veicolari di corsia (Art. 41 c. s.)
1. Le lanterne semaforiche veicolari di
corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero
circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa
in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso
(figure II.450 e II.451).
2. La sequenza di accensione delle luci
è identica a quella prevista dall'articolo 159, comma 3.
3. Le lanterne semaforiche veicolari di
corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata
stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle
direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle
correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.
3. Le frecce possono avere qualsiasi
inclinazione, coerentemente con il ramo dell'intersezione verso
cui devono dirigersi i veicoli.
4. Nelle intersezioni tra strade formanti
angolo retto o prossimo a 90°, nel caso in cui esista una corsia
mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere
accoppiate in un'unica luce.
Art. 161 - Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (Art. 41 c. s.)
1. Le lanterne semaforiche per i veicoli
di trasporto pubblico sono
destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a
tre o più luci con i seguenti simboli: 2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al
centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca
inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in
sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero
all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui
alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e),
del comma 1.
3. La sequenza di accensione delle luci
è la seguente: 4.Le lanterne semaforiche per i veicoli
di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne
veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione
all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare. Art. 162 - Lanterne semaforiche pedonali (Art. 41 c. s.)
1. Le lanterne semaforiche pedonali sono
destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti
pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti
simboli: 2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone
verde in basso (figg. II.454 e II.455).
3. La sequenza di accensione delle luci
è la seguente: 4. Il tempo di sgombero
dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di
giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare
l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce
verde per i veicoli in conflitto con essi.
5. Le segnalazioni acustiche per i non
vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del Codice, sono a tre
fasi: 6. Le segnalazioni di cui al comma 5
possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo
caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico.
Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del
primo ciclo utile successivo alla chiamata.
7. Il livello delle emissioni sonore deve
essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del
livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza
arrecare disturbo.
Art. 163 - Lanterne semaforiche per velocipedi (Art. 41 c. s.)
1. Le lanterne semaforiche per velocipedi
sono destinate esclusivamente alla regolazione degli
attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con
i seguenti simboli: 2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e
bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: 4. Le lanterne semaforiche per velocipedi
vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza
di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in
quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento
identico a quello dei pedoni.
Art. 164 - Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili (Art. 41 c. s.)
1. Le lanterne semaforiche veicolari per
corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità
del senso di marcia su determinate corsie di una carreggiata
suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di
stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di
pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al
di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano
due luci: 2. Nel caso di carreggiate suddivise in
tre o più corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci
di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a forma di
freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il
basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare
al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova
spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla
lampeggiante (figg. II.458 e II.459).
3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e
b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle
corsie non reversibili.
Art. 165 Lanterne semaforiche gialle lampeggianti - (Art. 41 c.
s.)
1. Le lanterne semaforiche gialle
lampeggianti (fig. II.460) sono di
tre tipi: 2. Le luci di cui al comma 1, lettera a),
possono essere installate sulle intersezioni o in corrispondenza
di punti pericolosi in cui si vuole richiamare l'attenzione dei
conducenti invitandoli ad assumere una velocità moderata e ad
usare particolare prudenza; possono essere, altresì, adottate
entro il segnale di pericolo SEMAFORO con diametro pari a quello
del disco giallo inserito nello stesso o installate al di sopra
del segnale.
3. Le luci di cui al comma 1, lettere b)
e c), possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi
in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano
una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che
transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha
inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli.
4. Durante il periodo di accensione delle
luci gialle di cui al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in
manovra di svolta su intersezione semaforizzata possono procedere
dando la precedenza ai pedoni o ai velocipedi che percorrono
l'attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra
di svolta.
Art. 166 - Lanterne semaforiche speciali (Art. 41 c. s.)
1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono: 2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere
a) e b), sono usate esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi
a livello, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco
delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario
arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di
atterraggio o di decollo. La lanterna di cui al comma 1, lettera
a), con luce rossa fissa è usata nei passaggi a livello con
barriere.
3. Durante il periodo di accensione delle
luci rosse di cui al comma 1, lettere a) e b), i veicoli non
devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale
striscia, i veicoli non devono impegnare l'eventuale area di
intersezione, nè l'attraversamento pedonale antistante, nè oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le
indicazioni; all'atto dello spegnimento delle luci, i veicoli
possono procedere nella loro marcia.
4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera
c), sono a una o più luci circolari, riportanti con numeri
bianchi su fondo nero le indicazioni relative alla velocità,
espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici di un
itinerario.
5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera
c), possono essere adottate sugli itinerari comprendenti più
intersezioni semaforizzate e coordinate tra loro e vanno
installate sui rami di uscita dalle intersezioni.
6. Le indicazioni fornite dalle luci di
cui al comma 1, lettera c), consigli dal ramo
dell'intersezione su cui è posta la lanterna, la velocità da
mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento,
allo scopo di poter trovare la via libera alla successiva
intersezione semaforizzata.
Art. 167 - Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche (Art. 41 c. s.)
1. Le dimensioni delle luci sono
normalmente di 200 mm di diametro; può essere altresì consentito
l'uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola
luce rossa. L'uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico, per le lanterne pedonali, per le lanterne per i
velocipedi, per le lanterne di cui all'articolo 165, comma 1,
lettere b) e c), e per le lanterne di cui all'articolo 166, comma
1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche veicolari per
corsie reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm.
2. L'illuminazione delle luci semaforiche
deve essere realizzata con dispositivi idonei a garantire un
solido fotometrico di chiara visibilità, uniforme e privo di
fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente
riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m
per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300
mm. I valori minimi dell'intensità luminosa, misurata in
condizioni normali sull'asse ottico del dispositivo, devono essere
mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro 200 mm e
a 200 cd per le luci da 300 mm.
3. E' consentito l'uso di dispositivi
atti ad evitare il cosiddetto "effetto fantasma", cioè la
riflessione della luce solare all'esterno della lanterna, quando
essa è spenta.
4. Le luci semaforiche devono essere
munite di opportuna ed efficiente visiera, atta a consentire la
visibilità in ogni condizione di luce, nonché ad impedire, per
quanto possibile, che i conducenti vedano altre luci semaforiche
orientate verso altre direzioni.
Art. 168 - Installazione delle lanterne semaforiche (Art. 41 c. s.)
1. Le lanterne semaforiche veicolari
vanno installate su pali posti sul margine destro della
carreggiata, sul marciapiede ovvero su apposite isole di
canalizzazione o spartitraffico.
2. Nel caso di corsie specializzate, le
lanterne semaforiche devono essere installate, per quanto
possibile, su pali posti sul margine destro delle corsie cui le
lanterne si riferiscono.
3. Le lanterne semaforiche veicolari
possono essere ripetute sul lato sinistro della carreggiata ovvero
della corsia o delle corsie di marcia cui si riferiscono, purché
installate su pali posti entro appositi manufatti costituiti da
marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico; nelle
strade a senso unico, composte da due o più corsie, le lanterne
semaforiche veicolari devono essere ripetute sul lato sinistro
della strada.
4. Le lanterne semaforiche veicolari
possono essere ripetute frontalmente all'uscita dell'area di
intersezione, per migliorare la visibilità delle segnalazioni
semaforiche, purché ciò non ingeneri confusione alle correnti di
traffico veicolare non interessate a tali segnalazioni.
5. Le lanterne semaforiche veicolari
devono essere ripetute, al di sopra della carreggiata, sulle
strade a tre o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle
strade alberate a due o più corsie nello stesso senso di marcia,
sulle strade percorse da elevati flussi di traffico pesante o
sulle strade ad elevata velocità media di scorrimento.
6. Le lanterne semaforiche veicolari
installate al di sopra della carreggiata devono essere disposte
possibilmente nella mezzeria della o delle corsie cui si
riferiscono e, sulle strade di cui al comma 5, devono essere
dotate di un pannello di contrasto a fondo nero con bordo bianco
(fig. II.462).
7. Le lanterne semaforiche pedonali
devono essere installate su pali posti sui marciapiedi od in
corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in modo
da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni.
8. I pali di sostegno delle lanterne
semaforiche devono essere installati al di la' della linea di
arresto, nel verso di marcia, ad una distanza tale da consentire
la visibilità delle segnalazioni al primo conducente fermo in
corrispondenza della linea di arresto.
9. L'altezza di installazione delle
lanterne semaforiche, poste sui marciapiedi o su isole di
canalizzazione o su salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 m
e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione del
marciapiede o dell'isola spartitraffico o del salvagente al bordo
inferiore della lanterna.
10. L'altezza di installazione delle
lanterne semaforiche, poste sopra la carreggiata, deve essere
compresa tra 5,10 m e 6,00 m, misurati dalla pavimentazione della
carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del pannello di
contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna è inserita.
11. Le luci delle lanterne semaforiche
veicolari sospese sulla carreggiata devono essere disposte
verticalmente. In casi particolari, per limitare l'altezza di
installazione, possono essere disposte orizzontalmente nel
seguente modo: luce rossa a sinistra, luce gialla al centro, luce
verde a destra.
12. Le luci semaforiche installate
lateralmente alle corsie di marcia possono essere ripetute nello
stesso ordine in formato ridotto di diametro non superiore a 9 cm,
all'altezza di 1,30 m circa, lungo il palo di sostegno, con la
direzione dell'asse ottico luminoso angolato opportunamente per la
migliore visibilità da parte dei conducenti posti in prima
posizione, dietro la linea di arresto; tale tipo di luci può
essere adottato solo in presenza delle lanterne veicolari normali,
per non ingenerare confusione negli utenti.
Art. 169 - Funzionamento degli impianti semaforici (Art. 41
c. s.)
1. Il funzionamento degli impianti
semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00;
è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli,
per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli
coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico
programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
2. Allorchè si verificano particolari condizioni di
circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi
unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il
funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e
le ore 7.00. 3. Durante i periodi di spegnimento,
diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci
gialle lampeggianti.
4. L'impianto semaforico deve essere
dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di
segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di
guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci
gialle lampeggianti.
Art. 170 - Segnali luminosi particolari (Art. 41 c. s.)
1. Segnali luminosi particolari sono: 2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo. 3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua. 4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento. 5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti, oltre ai segnali di prescrizione necessari. 6. E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio. 7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre. 8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale. 9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla o a luce riflessa gialla fissa, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno. 10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento. Art. 171 - Frequenza dei lampeggiatori (Art. 41 c. s.) 1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.
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