Art. 199 - Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore (art. 53 c. s.) 1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo. 2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione. 3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione. 4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. Art. 200 - Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale (art. 53 c. s.) 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53,
comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati
di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53,
comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli: 3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
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