Art. 238 - Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici (art. 80 c.s.).

1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale.

2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità.

3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

Art. 239 - Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi (art. 80 c.s.).

1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per tutte le attività delle quattro sezioni previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, ovvero essere iscritte nello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge per tutte le attività delle quattro sezioni predette;
b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:
a) superficie di officina non inferiore 120 mq;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.

Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, riguardanti le attività indicate al comma 2, lettera a).

4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:
a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;
b) deve essere iscritta per tutte le attività di almeno una sezione nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero nello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge. Qualora sia iscritta in più sezioni, sempre per tutte le attività previste in ciascuna di esse, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro sezioni del registro citato, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
d.1) superficie non inferiore ad 80 mq;
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m; ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, necessarie per la propria attività di sezione.

5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).

6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

Art 240 - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici (art. 80 c.s.)

1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività;
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o un diploma di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea in ingegneria.

2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione.

Art. 241 - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli (art. 80 c.s.)

1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

 

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