Art. 238 - Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici (art. 80 c.s.). 1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale. 2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità. 3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo. Art. 239 - Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi (art. 80 c.s.). 1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi. 2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli
immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8,
del codice, devono possedere i seguenti requisiti: 3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione
devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni
amministrative, devono avere: Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, riguardanti le attività indicate al comma 2, lettera a). 4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì
essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa,
di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A
tale scopo, ciascuna impresa: 5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). 6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. Art 240 - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici (art. 80 c.s.) 1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa
individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli
altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: 2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione. Art. 241 - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli (art. 80 c.s.) 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.
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