Art. 248 - Contrassegno di identificazione per ciclomotori e relative procedure di distribuzione (art. 97 c.s.)

1. Il contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del codice consiste in una targhetta da applicare al ciclomotore e contraddistinto da un codice alfanumerico.

2. Chiunque intenda circolare con un ciclomotore deve preventivamente munirsi dell'apposito contrassegno, avanzando specifica domanda indirizzata all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. Tale contrassegno può essere consegnato anche dal costruttore, o dal rappresentante ufficiale in Italia, o dal commissionario, o dal concessionario o agente di vendita, all'atto dell'acquisto, presso questi, del ciclomotore.

3. Ai costruttori di ciclomotori ed ai loro rappresentanti ufficiali in Italia, nonché ai relativi commissionari, concessionari od agenti di vendita, di cui al comma 2, i contrassegni vengono distribuiti dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. in lotti di adeguata consistenza. I soggetti indicati, a loro volta, all'atto della vendita di ciclomotori propri o in permuta o in deposito, possono cedere i contrassegni agli acquirenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 251, comma 1.

4. Il contrassegno è strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del veicolo. Lo stesso contrassegno permette all'intestatario di circolare con differenti ciclomotori, assumendo la responsabilità della circolazione del ciclomotore di volta in volta impiegato.

Art. 249 - Trasferimento di proprietà dei ciclomotori (art. 97 c.s.)

1. In caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, il contrassegno di identificazione rimane in possesso dell'intestatario che può conservarlo per apporlo su altro ciclomotore ovvero restituirlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Nel secondo caso l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvederà alle conseguenti annotazioni nel centro elaborazione dati della M.C.T.C.

2. I contrassegni restituiti vengono distrutti dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. con le stesse modalità previste per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore ritenute non usabili.

3. abrogato.

Art. 250 - Caratteristiche e modalità d'applicazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori (art. 97 c.s.)

1. Il contrassegno di identificazione del ciclomotore, avente le stesse caratteristiche previste nel disciplinare tecnico per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, porta in rilievo su fondo bianco retroriflettente una combinazione di cifre e lettere, nonché il marchio ufficiale della Repubblica Italiana.

2. La forma, il marchio, e le dimensioni del contrassegno sono indicati nella figura III.3.

3. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero (tab. III.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della Repubblica Italiana è di colore nero.

4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dalla Direzione generale della M.C.T.C.

5. Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Esso deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.

6. L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a ciò legittimato.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3.

Art. 251 - Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori (art. 97 c.s.)

1. Il contrassegno di identificazione viene rilasciato da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dai soggetti specificati nell'articolo 248, comma 2, a persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non sia interdetta, ovvero a persona giuridica, che ne faccia richiesta dimostrando quale sia la sua residenza anagrafica, o sede, in Italia, ovvero, altrimenti, che sia comunque reperibile nei modi previsti e che abbia diritto all'assegnazione di targhe di immatricolazione per cittadini italiani residenti all'estero o per stranieri non residenti anagraficamente in Italia.

2. Il codice alfanumerico del contrassegno di identificazione, insieme con le generalità del responsabile della circolazione secondo le norme del comma 1, vengono registrati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. nel centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. ed aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o di abitazione, ovvero a provvedimenti di annullamento del contrassegno.

3. Nel caso in cui sia il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, secondo le norme dell'articolo 248 ad assegnare il contrassegno di identificazione al responsabile della circolazione, esso comunica ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., preferibilmente mediante procedura informatica, ma in ogni caso entro sette giorni non festivi dalla vendita, l'abbinamento fra codice del contrassegno e generalità dell'intestatario. Il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, è responsabile della corretta acquisizione dei dati che deve comunicare all'Ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nonché del contrassegno stesso finché questo non venga consegnato all'utente.

Art. 252 - Adempimenti dell'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotori (art. 97 c.s.)

1. In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno per ciclomotori, l'intestatario deve comunicarlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. entro tre giorni producendo la prescritta documentazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia su richiesta dell'interessato un nuovo contrassegno compiendo le consuete annotazioni nel proprio centro elaborazione dati.

2. Nel caso di trasferimenti di residenza, comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di intestatari di contrassegni di identificazione per ciclomotori, i comuni devono trasmettere all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per l'operazione in questione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario di contrassegni di identificazione per ciclomotori, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. L'ufficio centrale operativo sopra citato trasmette per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, la ricevuta dell'avvenuta variazione.

3. Nei casi non previsti al comma 2, la variazione di residenza deve essere comunicata dagli interessati ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede al rilascio della ricevuta dell'avvenuta variazione nonché al conseguente aggiornamento del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C..

Art. 253 - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione (art. 97 c.s.).

1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:
a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;
b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;
c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991;
d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1° luglio 1989.

2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

 

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