Art. 256 - Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (art. 100 c.s.) 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe
d'immatricolazione: 2. Si definiscono targhe ripetitrici: 3. Abrogato (D.P.R. 21.11.2001 NR. 474) 4. Si definiscono targhe di riconoscimento: 4-bis. Fermo restando che, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.100, commi 11 e seguenti, del d. legisl. 30 aprile 1992 n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'Appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'Appendice XI al presente titolo. Art. 257 - Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi (art. 100 c.s.) 1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII. Art. 258 - Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (art. 100 c.s.) 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente
piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto
stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente
al 1° gennaio 1999 (1), le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono
le seguenti: b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli: c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli: d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340x109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u); e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165x165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v). e-bis) targhe di immatricolazione dei motoveicoli: 177x177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig, III.4/e). Art. 259 - Modalità di installazione delle targhe (art. 100 c.s.) 1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto
montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: 2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260. Art. 260 - Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione (art. 100 c. s.) 1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione
delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o
trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione
delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri
ed il marchio ufficiale della Repubblica Italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad
eccezione dei casi di seguito indicati: 2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo. 3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. 4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento. 5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dall'1 ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dall'1 gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del d. legisl. 30 aprile 1992 n. 285 (1). 6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo. Art. 261 - Modelli di targhe (artt. 100, 101 c.s.) 1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Art. 262 - Marchio ufficiale (art. 100 c.s.) 1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5. Art. 263 - Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore (art. 100 c.s.) 1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati: a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per
pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche
sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo,
anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone
trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle
procedure relative alle ricerche stesse; Art. 264 - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione (art. 103 c.s.) 1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità. 2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione. 3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla data di scadenza. 4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di
polizia che ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e
di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le
seguenti annotazioni:
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