Art. 28 - Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati (art. 18 c. s.) 1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti
ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine
stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: 4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da
rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o
consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
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