Art. 293 - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole (art. 108 c. s.) 1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui
all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: 2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere
i seguenti elementi fondamentali: 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.
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