Art. 12 - Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli (art. 10, 159 c.s.) 1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo. 2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti. 3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli . Art. 354 - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti (art. 159 c.s.) 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del
codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso
della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongano di almeno uno dei veicoli con le
caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti
requisiti: 2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397. 4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. Art. 355 - Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli (art. 159 c.s.) 1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto
dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche: 2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo. 3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego. 4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398. 5. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
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