Art. 357 - Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo (art. 162 c.s.) 1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 162, comma 1, del codice,
fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto
su di essa, devono essere presegnalati, quando si verifichino le seguenti circostanze: 2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1, è imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato. 3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono. 4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro. Art. 358 - Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo (art. 162 c.s.) 1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del codice, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 fig. II.35. 2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito. 3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mobile di pericolo con le procedure previste all'articolo 192. 4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Art. 359 - Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo (art. 162 c.s.) 1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella.
2. Il coefficiente areico di intensità luminosa del materiale rifrangente nuovo deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente:
3. Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui è applicato senza punti di distacco.
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