Art. 357 - Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo (art. 162 c.s.)

1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 162, comma 1, del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati, quando si verifichino le seguenti circostanze:
a. di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo;
b. di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso.

2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1, è imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato.

3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.

4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.

Art. 358 - Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo (art. 162 c.s.)

1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del codice, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 fig. II.35.

2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.

3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mobile di pericolo con le procedure previste all'articolo 192.

4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 359 - Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo (art. 162 c.s.)

1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella.

Colore

Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)

Fattore di luminanza minimo

 

1

2

3

4

x

0,305 0,355 0,355 0,285
Bianco 0,40

y

0,305 0,355 0,375 0,325
x 0,690 0,595 0,569 0,655
Rosso 0,03
y 0,310 0,315 0,341 0,345

2. Il coefficiente areico di intensità luminosa del materiale rifrangente nuovo deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente:

Angolo di divergenza a in °

Angolo di illuminazione b1 in°

(con b 2 = 0 °)

Coefficiente areico di intensità luminosa

R' in cd x lux-1 m-2

Bianco

Rosso

0,2

5

30

40

800

400

250

215

100

60

       

0,33

5

30

40

550

265

125

150

60

28

       

0,5

5

30

40

200

100

50

45

26

13

3. Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui è applicato senza punti di distacco.

 

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