Art. 373 - Pedaggi (art. 176 c.s.)
1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di
accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che
il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario
dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a. i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e
dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
b. i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione
del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
c. i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e
degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento
del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
d. i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili
del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
e. i veicoli con targa G.d.F.;
f. i veicoli con targa C.F.S.;
g. i veicoli con targa POLIZIA PEN;
h. i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.)
nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;
i. i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche
calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti
o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza,
effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di
prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica
attestazione delle competenti autorità;
l. i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione
generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.
3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali,
oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo
10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della
classe di appartenenza.
4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è
tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di
piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.
Art. 374 - Soccorso stradale e rimozione (art. 176 c.s.)
1. L'attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle
autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a
soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 122.
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