Art. 375 - Documenti di viaggio e cronotachigrafo (artt. 178, 179 c.s.)

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinati dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.

2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.

3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione è fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.

 

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