Art. 406 - Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie (art. 231 c.s.)

1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.

2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanati dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.

3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 942, della legge 25 novembre 1975, n. 707 e della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata e modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.

 

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