L’incidente stradale

 

 

L’incidente stradale può essere definito come l’evento avverso, improvviso, inaspettato ed indesiderato che si verifica sulla strada e nel quale sono coinvolti uno o più veicoli e una o più persone.

Sotto il profilo delle possibili conseguenze giuridiche, gli incidenti stradali possono essere ripartiti a seconda che da essi derivino soltanto danni alle cose, oppure che ne risultino anche lesioni alle persone o la morte di una o più di esse.

L’incidente stradale a causa e per effetto del quale derivano solo danni alle cose, si risolve di solito in via stragiudiziale, mediante il risarcimento dei danni di una parte verso l’altra, a seconda delle singole responsabilità. Quando il mancato preteso risarcimento di una o più parti nei confronti delle altre, genera una controversia non risolvibile in via stragiudiziale, la parte che si ritiene non soddisfatta può ricorrere al giudice civile, al quale spetta di accertare le cause dell’incidente e di decidere per stabilire i profili di responsabilità delle parti in causa.

La competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, è del Giudice di Pace (competenza per materia) del luogo in cui si è realizzato l'incidente (competenza territoriale), se la richiesta di risarcimento non è superiore a 15.494,00 Euro; è del Tribunale che ha sede nel circondario  del luogo in cui si è verificato l'incidente, se la richiesta di risarcimento è superiore.

Nel nostro ordinamento giuridico il reato1 di danneggiamento è punito solo a titolo di dolo2. Perciò, l’incidente stradale con solo danni alle cose, non vedrà mai l’intervento dell’Autorità Giudiziaria penale, la quale è competente a conoscere ed a decidere soltanto di fatti che costituiscono reato.

Le lesioni personali e l’omicidio sono invece punibili anche a titolo di colpa3; dunque se in conseguenza dell'incidente derivano lesioni alle persone o la morte di una o più persone, vi potrebbero essere responsabilità penalmente rilevanti a carico di uno o più dei protagonisti dell'incidente.

Quando dall’incidente stradale derivano soltanto lesioni alle persone, indipendentemente dal tipo e dalla durata della malattia patita dalla persona infortunata, l’intervento dell’autorità giudiziaria penale è condizionato dall’esercizio del diritto di querela4 da parte della persona offesa nei confronti di colui che le lesioni ha provocato. L’esercizio di questo diritto è condizione necessaria per l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. Quando, invece, dall’incidente deriva la morte di una o più persone, il pubblico ministero agisce di iniziativa, essendo in questo caso obbligatorio l’esercizio dell’azione penale.

Al giudice civile o penale, a seconda della competenza, spetta di accertare le cause che hanno determinato il fatto, di decidere e pronunciarsi in ordine alle responsabilità dei protagonisti; responsabilità che potranno essere solo di natura civile, cui conseguirà per il responsabile l’obbligo di risarcire il danno prodotto; oppure civili e penali, per cui al responsabile, oltre al dovere di risarcire il danno, può essere applicata la sanzione penale.

1 Comportamento umano cosciente e volontario contrario alla legge penale; gli elementi essenziali del reato sono: azione od omissione, coscienza e volontà, evento, rapporto di causalità. 
2 Elemento psicologico che caratterizza il soggetto che commette un reato con coscienza e volontà.
3 Elemento psicologico che caratterizza il soggetto che commette il reato non per volontà, ma a causa di imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti. 
4 La querela è una condizione di procedibilità. Può essere proposta dalla persona offesa da un reato non procedibile d'ufficio, per chiedere la punizione del colpevole.