Giudice di
pace di Viterbo, sentenza n. 2956 del 21 settembre 2006.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VITERBO
nella persona dell'avv. Gaetano Addeo ha emesso la seguente
SENTENZA
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Svolgimento del processo
Con atti di citazione ritualmente notificati, P.M. e S.G. hanno convenuto
in giudizio D.G. e Unipol Assicurazione Spa nelle rispettive qualità di
proprietario - presumibile conducente – ed assicuratore dell’autovettura
targata XXXXXX per sentirli condannare, in solido fra loro, al
risarcimento dei danni tutti subiti in occasione dal sinistro verificatosi
in data 30 aprile 2004.
Gli attori hanno esposto che mentre l’autovettura Fiat Marea targata XXX,
condotta da P.M., con a bordo la proprietaria S.G., il giorno 30 aprile
2004 alle ore 13.25, usciva lentamente da Piazza della Rocca in Viterbo,
con direzione Porta Fiorentina, seguendo le altre autovetture, veniva
tamponata dall’autovettura VW Passata targata XXXXXXX di proprietà e
probabilmente condotta da D.G.
A seguito dell’urto l’auto della signora S. rimaneva danneggiata mentre
lesioni personali subiva quest’ultima e il P.M.. La compagnia Unipol
respingeva le richieste di risarcimento danni inoltrata dagli attori in
quanto l’apparecchiatura elettronica installata a bordo dell’autovettura
del D. non aveva rilevato alcun sinistro né quest’ultimo aveva denunciato
l’incidente.
Costituitasi all’udienza di prima comparizione, la Compagnia Unipol
(rimaneva contumace D.G.) ha contestato che le lesioni possano essere
conseguenza diretta dell’incidente. Sull’autovettura di parte convenuta è,
infatti, installato l’apparecchio Unibox che nell’occasione non ha
segnalato alcun urto superiore alla soglia di “2G”. Tale misura, prosegue
la difesa della convenuta, è stata fissata dallo Studio Ania-Cestar sui
danni da colpo di frusta come soglia minima al di sotto della quale non
possono verificarsi danni fisici.
Nel corso del giudizio questo giudicante ha acquisito agli atti la
documentazione prodotta dalle parti, si è quindi provveduto ad assumere le
prove testimoniali e per interpello ammesse (D.G. non rendeva
l’interrogatorio). Espletata la consulenza tecnica ergonometrica al fine
di accertare l’entità dell’urto avvenuto fra le due autovetture nonché ctu
medico legale sulle persone degli attori, la causa è stata trattenuta in
decisione all’udienza del 27 aprile 2006 con termine di 30 giorni per note
conclusionali ed ulteriori 30 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente premettere che, secondo quanto hanno riferito i
testi di parte convenuta, sig. P.N., agente Unipol per l’agenzia di Narni,
e Lamberti Eugenio, direttore operativo di Octo Telematica,
sull’autovettura del D. venne installato a seguito di contratto in data 27
maggio 2003 con l’agenzia Unipol e registrato nel Centro servizio Octo
Telematica “il dispositivo elettronico Unibox che è un dispositivo
satellitare in grado di misurare le accelerazioni e decelerazioni sia in
senso di marcia dell’automobile sia lateralmente”. Nel caso di specie,
siccome l’accelerometro è tarato per rilevare urti da 2g in poi, il
dispositivo Unibox non ha rilevato urti superiori o uguali a 2g.
La conferma che l’Unibox non segnalò un’accelerazione dinamicamente
rilevante ci viene dalla Ctu dell’ing. Giannuzzi, le cui conclusioni,
immuni da vizi logici o scientifici, devono essere integralmente
condivise, hanno consentito di accertare che: “la velocità d’urto fra
Passat e Marea non superò i 7 kmh. A tale velocità relativa d’urto
corrisponde decelerazione per la Passat minore o uguale a 2g a prescindere
dalla presenza e dal funzionamento dell’apparecchio Unibox, tarato per
tale valore limite inferiore, non abbia rilevato il sinistro. Alla
velocità relativa d’urto dell’ordine di 7 kmh corrisponde accelerazione
per gli occupanti della Marea dello stesso ordine di grandezza di 2g, e,
pertanto, inefficace a determinare sintomi e conseguenze da colpo di
frusta, stante gli studi di medicina legale visitati dallo scrivente che
pongono tale limite a 4g. l’entità delle accelerazioni provocate da un
tamponamento dove la velocità relativa d’urto sia di ordine di 7 kmh, è
paragonabile a quella che si sviluppa nel compimento di molte azioni
quotidiane, volontarie o involontarie, come sedersi o tossire”.
A queste conclusioni il Ctu perviene dopo avere descritto le
caratteristiche tecniche dell’apparecchio, che garantiscono la precisione
della rilevazione, ed accertato il funzionamento dell’apparecchio al
momento dell’incidente. A tal proposito è utile riportare alcuni passaggi
della Ctu.
L’apparecchio Unibox rileva “le accelerazioni che si determinano nella
circolazione stradale, quando queste siano riferibili, per intensità ed
intervallo in ci si verificano, ad un urto, e quindi superano anche la
soglia minima, stabilita in 2g; registrarle memorizzandole; inviare un
messaggio alla centrale operativa Octo Telematica tramite sistema di
comunicazione Gsm dual band, comprensivo della posizione topografica
rilevata tramite Gps a 12 canali con precisione a 10 m. che attiva anche
il soccorso stradale nel caso che tali accelerazioni siano talmente
elevate da configurare un incidente grave. Se vi è urto, ma con
accelerazione di entità minore di 2m/s2, esso non viene rilevato e neppure
trasmesso alla centrale operativa”… “la misura dell’accelerazione viene
fornita in multipli e sottomultipli di “g” essendo “g” l’accelerazione di
gravità pari a 9.81 m/sec2 “…” Lo strumento non è omologato quale unità di
misura, per carenza della legislazione nazionale, ma risponde a specifiche
tecniche testate in sede di produzione delle celle accelerometriche ed in
sede di prova, secondo la specifica allegata che garantisce entro limiti
ampi la precisione della rilevazione…Nel caso d specie, interessa solo
ritenere attendibile la presenza o l’assenza di segnalazione da parte del
Centro servizi in ordine alla presenza o meno di evento qualificabile come
“crash”, in quanto il valore di soglia, per la decelerazione della vettura
tamponante rilevato, è pari a 2g, e solo per valori di 3g, corrispondenti
a velocità d’urto prossime ai 9 kmh, si possono raggiungere valori di
decelerazione al capo nell’ordine dei 4g, come tali suscettibili di
produrre colpo di frusta. Ne discende quindi che, visti i bassi valori
della risoluzione, almeno nell’ordine del centesimo di “g”, per
apparecchiatura funzionante certamente sarebbe stato rilevato un valore
“g” compreso fra 2, 1g e 3g e per converso, il fatto che non vi sia stata
alcuna rilevazione assicura, nei limiti in cui lo strumento fosse
efficiente e funzionante al momento dell’urto, che la decelerazione fu
minore di 2,01g, e pertanto statisticamente inefficace a produrre
patologie conseguenti al colpo di frusta”. Quanto alla funzionalità dello
strumento “dalla data di installazione 21 maggio 2003, l’apparecchio
Unibox montato a titolo sperimentale sulla Passat di D.G. ha registrato un
solo evento di “crash” con accelerazione di 2.1g, mentre la registrazione
costante dei dati di posizione e di utilizzazione della vettura
testimoniano che esso non ha mai desunto di funzionare dalla data di
attivazione ad oggi, come testimonia la stringa dei dati di percorrenza
rilevati nel giugno e luglio dell’anno in corso, forniti dalla Octo
Telematica e riportati di seguito a partire dalle deformazioni riportate
dai veicoli, il Ctu determina la velocità d’urto fra gli stessi. “Dalle
foto in atti e dalla diretta visione della Passat non ancora riparata, si
rileva l’esiguità delle deformazioni riportate che si limitano alla
deformazione della targa della Passat, senza coinvolgimento di altri
particolari, per urto contro parte a spigolo vivo, ed ai corrispondenti
danni sui paraurti della Marea periziata dal Perito Lamantini, consistenti
in lievi abrasioni nella zona centrale del paraurti di profondità prossima
a zero e senza deformazioni permanenti apprezzabili. L’urto descritto
appartiene al genere di quelli avvenuti nel limite della restituzione
elastica dei soli paraurti, e poiché il regolamento Ece 42 prevede che nei
paraurti non debbano insorgere deformazioni permanenti al di sotto dei
7km/h di velocità di impatto contro barriera fissa, corrispondente a
differenza di velocità dell’ordine dei 7-8 kmh per urto contro veicolo
mobile ed animato da velocità concorrente (tamponamento), si ritiene, in
concordia con quanto affermato dal perito Dr. Pier Luca Bartolini, che la
differenza di velocità d’urto debba essere stimata non superiore ad 8 km.
L’insieme delle risultanze probatorie sin qui evidenziate non può essere
scalfito dalla mancata risposta del D. all’interrogatorio formale inteso a
dimostrare circostanze emerse in corso di causa e comunque ininfluenti ai
fini del decidere. Il D., come ha riferito il teste P., “mi telefonò il
giorno dell’incidente e mi disse che aveva avuto una situazione nella
quale delle persone gli chiedevano i danni per un urto avvenuto in Viterbo
e lui opponeva di non avere procurato nessun danno, io gli risposi che era
difficile dargli una risposta sul da farsi ma che avendo montato sulla sua
autovettura il sistema Unibox la risposta l’avrebbe potuta dare tale
meccanismo”.
La svolta consulenza medica, che ha tenuto conto anche delle risultanze
della perizia cinematica, come disposto con verbale di udienza del 27
giugno 2005, ha permesso di accertare che le lesioni repertate e
successivamente certificate non sono in rapporto causale, secondo i
criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo sofferto dagli
attori e come risultante dagli atti.
Non vi è inabilità assoluta o relativa derivata agli attori dal sinistro.
Non sussistono postumi permanenti a carico degli stessi.
Il rachide cervicale, spiega il ctu nella sua relazione è costituito da 7
vertebre intervallate tra loro da dischi intervertebrali ed è completato
da robuste strutture legamentose longitudinali che rendono solidali tra
loro i vari elementi, consentendone comunque una fisiologia possibilità di
movimento sui vari piani e cioè in flessoestensione, rotazione ed
inclinazione laterale. Esistono però ovviamente limiti fisiologici per
varie escursioni sopra descritte, superati i quali si realizzano danni
alle strutture anatomiche del rachide stesso; dapprima, per sollecitazioni
modeste oltre il fisiologico, si ledono soltanto le strutture legamentose
per poi arrivare nei casi più gravi anche a lesioni delle strutture ossee
e financo a lesioni midollari che interessano il tratto del midollo
spinale che corre all’interno delle vertebre cervicali stesse.
Da quanto brevemente esposto, prosegue il ctu, si evince che il collo è
sottoposto a sollecitazioni cinetiche determinate dai movimenti della
testa; molteplici possono essere le sollecitazioni che ad esso prevengono
dal capo in virtù dei movimenti determinati dalla massa inerziale del capo
stesso che vengono trasmessi alle strutture del rachide cervicale il quale
viene pertanto deformato sui vari piani per poi recuperare la originale
posizione. Occorre però osservare che molteplici eventi della vita
giornaliera impongono sollecitazioni articolari anche di notevole
intensità, quali ad esempio saltare, tossire, starnutire, a seguito delle
quali il capo viene sottoposto ad accelerazioni inerziali trasmesse come
flessoestensioni al rachide cervicale che vengono perfettamente assorbite
dalle strutture cervicali stesse senza alcuna conseguenza, rientrando tra
gli atti fisiologici della vita che l’organismo è predisposto a sopportare
normalmente. Queste accelerazioni appartenenti agli atti della vita di
tutti i giorni sono state misurate e arrivano fino al limite, talora
superandolo, di 4g, essendo “g” l’unità di misura della accelerazione.
Viene così stabilito un valore di cut off entro il quale si trovano
sollecitazioni in accelerazione che vengono sopportate tranquillamente
dalle strutture anatomiche del rachide cervicale ed oltre il quale le
stesse strutture non sono in grado di assorbirle determinando pertanto una
escursione del rachide cervicale stesso oltre i limiti fisiologici che
provoca danni alle strutture anatomiche stesse. Nel caso dell’incidente de
quo, la velocità relativa dei due veicoli fu, come si evince dalla perizia
tecnica, di 7 kmh con accelerazione sui passeggeri pari a poco meno di 2g.
per tali valori, per quanto sopra esposto, si considera che non
intervengono lesioni alle strutture anatomiche del rachide cervicale di
nessuna entità, essendo tale valore ben al di sotto del limite di 4g oltre
il quale si eccedono i limiti della fisiologica capacità di assorbimento.
Pertanto bisogna concludere che vi fu certamente a seguito del
tamponamento una sollecitazione inerziale del capo e quindi cinetica sul
collo degli occupanti del veicolo tamponato, ma che essa fu ben dentro i
limiti del fisiologico essendo stata, come da perizia tecnica, di circa
2g.
Da tali considerazioni, conclude il ctu, si evince che sussistono carenze
per quanto riguarda il nesso causale, in quanto viene meno uno dei cardini
del nesso causale stesso e cioè l’efficienza lesiva del fatto che
provocava lesione. In questo caso il fatto, il tamponamento cioè, fu così
live da non avere in sé la capacità di provocare lesioni a livello del
rachide cervicale degli occupanti del veicolo tamponato, essendo stato in
grado di provocare soltanto una accelerazione di 2g, ampiamente entro i
limiti di 4 g oltre i quali il meccanismo può provocare lesioni alla
struttura del rachide cervicale stesso.
Per quanto riguarda la certificazione medica, osserva il ctu, essa origina
due giorni dopo il sinistro con un referto di ps nel quale è riportato per
entrambi gli odierni attori: “riferisce in sede cervicale trauma da
incidente stradale”. All’esame del medico del ps nulla era riscontrato
tanto che veniva riportato “cervicalgia” per P. e “cervicalgia e stato
ansioso” per S..
L’esame radiologico eseguito sul primo evidenziava la rettilineizzazione
del rachide cervicale, ma nulla è in grado di dire tale indagine in merito
al momento in cui si sia verificata la rettilineaizzazione stessa e
pertanto nulla apporta al rapporto causale.
Per quanto riguarda lo stato ansioso, denunciato dalla seconda, esso non è
certamente in relazione con il sinistro in oggetto in quanto vi è carenza
di nesso causale, dato che, in questo specifico caso, l’entità dei danni
riportati dal veicolo particolarmente modesta porta ad escludere una
componente emotiva determinate per lo sviluppo di una patologia di tale
natura. Inoltre tale patologia non trova successivamente alcun seguito ed
è quindi da ritenersi completamente risolta.
Ci si trova, pertanto, di fronte ad un incidente, conclude il ctu, in cui
si è verificato un urto non in grado di provocare lesioni sul collo degli
occupanti con inoltre assenza di rilievi obiettivi a parte dei sanitari
del ps di lesioni recenti al rachide cervicale, ma solo di dati
soggettivi.
In conclusione, il dispositivo Unibox, installato dalla Società
assicuratrice sul veicolo del convenuto, ha permesso di accertare che non
necessariamente ad ogni urto debbano conseguire lesioni da colpo di frusta
del rachide cervicale. Il fatto che, nel caso di specie, non vi fu alcuna
rilevazione da parte dello strumento assicura che la decelerazione fu
minore di 2.01g e pertanto inefficace a produrre patologie da colpo di
frusta che si possono verificare, secondo la letteratura specialistica del
settore, soltanto per valori di decelerazioni al capo nell’ordine dei 4g.
Le risultanze del dispositivo Unibox hanno trovato conferma nella
espletata ctu.
Ne consegue che la domanda attrice intesa ad ottenere il risarcimento dei
danni fisici deve essere respinta per mancanza del nesso causale fra danni
fisici lamentati ed il sinistro in oggetto e comunque non vi fu inabilità
assoluta o relativa derivata agli autori del sinistro né tantomeno
sussistono postumi permanenti a carico degli stessi.
Per quanto riguardo il danno sofferto dall’autovettura della S. in
mancanza di documentazione di parte attrice, va corrisposta la somma di
euro 308.23 stabilita dal perito della compagnia assicuratrice Unipol, che
si ritiene equa, con interessi legai dal dì del sinistro.
La novità delle questioni trattate e la parziale soccombenza del convenuto
assicuratore consigliano di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Viterbo definitivamente decidendo: respinge la
domanda spiegata da P.M. e S.G. intesa ad ottenere il risarcimento dei
danni fisici; condanna Unipol Spa e D.G., in solido fra loro, al pagamento
in favore di S.G. della somma di euro 308.23 per i danni subiti
dall’autovettura Fiat Marea, con interessi come specificato in
motivazione; compensa fra le parti le spese del giudizio; pone
definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate le spese
della Ctu.
Così deciso in Viterbo addì 13 settembre 2006.
Il Giudice di Pace
Gaetano Addeo
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