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INVERSIONE DI MARCIA E VELOCITA'

T R I B U N A L E D I
F E R M O

SENTENZA
(art.544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FERMO - SEZ. PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DEL GIUDICE

DR. GIUSEPPE LUIGI FANULI

Alla pubblica udienza del 9/7/2002 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:
XXXXXXXX n. a .............. il ...............

-LIBERO PRESENTE-

Avv. Umberto Tacconelli di fiducia

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dagli artt. 41 e 589 commi 1 e 2 c.p. perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di norme relative alla circolazione stradale ed in particolare dell’art. 141 co. 1 e 2 Cod.Strad. cagionava la morte di YYYYYYY, ed in particolare perché il giorno 25.5.2001 alla guida dell’autovettura Ford Escort tg. ..........., percorrendo la S.P. n. 37 Maceratese con direzione di marcia Montegiorgio, manteneva una velocità eccessiva, non adeguata alle condizioni della strada e del traffico e comunque non prudenziale ed inoltre non era in grado di compiere le manovre necessarie per evitare pericoli alla sicurezza delle persone, così che, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 2+700, pur avvedendosi della presenza sulla carreggiata del motocarro Ape Piaggio tg. ......... condotto da YYYYYYY che – precedendo l’autovettura del XXXXXX con la medesima direzione di marcia - stava effettuando manovra di inversione di marcia per prendere la direzione Piane-Montegiorgio, non riusciva a compiere le manovre di emergenza necessarie ed idonee ad evitare la collisione con il motocarro condotto dal YYYYYY ed urtava violentemente il predetto motocarro, il cui conducente YYYYYYYY – in conseguenza dell’urto - veniva sbalzato fuori dell’abitacolo del mezzo da lui condotto finendo sulla banchina al di fuori oltre la strada e, in conseguenza delle gravissime lesioni riportate, decedeva presso l’Ospedale Civile di Fermo lo stesso giorno.
In territorio del Comune di Montegiorgio il 25.5.2001

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero ha concluso per la condanna dell’imputato alla pena di mesi otto di reclusione

L’Avv. Tacconelli, per l’imputato, ha concluso, in via principale, per l’assoluzione dello stesso, in via subordinata per la condanna al minimo della pena, riconosciuta la responsabilità inferiore al 50%

FATTO E DIRITTO

Con decreto in data 22 marzo 2002 il G.U.P. in sede disponeva il rinvio al giudizio di questo Tribunale di XXXXXXX, per rispondere del reato segnato in rubrica.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale – nel corso della quale venivano acquisiti su accordo delle parti, ex art. 493 co. 3 c.p.p. tutti gli atti delle indagini preliminari ed escussi i testi ......... ed ............. P.M. e Difesa dell’imputato formulavano le rispettive conclusioni, come sopra indicate.

Dalle prove testimoniali acquisite, dalla documentazione agli atti e dalla espletata consulenza, i fatti possono essere ritenuti provati così come contestati nella imputazione.
In particolare, in mancanza di testimoni che ebbero ad assistere al fatto in perfetta coincidenza al momento dell’urto, particolare significato assume la consulenza tecnica “dinamica” svolta in modo assai analitico e scientifico dall’esperto settore Alfredo Olimpi. La consulenza risulta essere stata svolta con le forme di cui all’art. 360 c.p.p, e quindi, nel rispetto del contraddittorio. Nessuna censura tecnica specifica e documentata risulta essere stata avanzata dalla Difesa, che si è limitata in sede di discussione a prospettare una ricostruzione “alternativa” degli accadimenti, sicuramente pregevole e suggestiva, ma “improvvisata” e priva di saldi riferimenti tecnici al materiale di causa.
Alla luce del ricordato materiale probatorio, può ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il YYYYYY, poco prima del sinistro, viaggiasse ad andatura molto lenta, insicura (forse zigzagante) in prossimità della mezzeria, come se fosse in procinto di effettuare una manovra di inversione (v. i riferimenti della teste ..........).
Poco dopo era sopraggiunta la vettura dell’imputato che aveva urtato l’”Ape” guidata dalla vittima, determinando l’evento letale.
Orbene, dalle tracce di frenata lasciate dalla vettura dell’imputato sulla strada, secondo i calcoli e le elaborazioni incontestate del consulente, emerge con certezza:
a) che la velocità tenuta dal XXXXXX era di circa 75 km/h;
b) che (tenuto conto del tempo di reazione) aveva avvistato il veicolo della vittima e percepito la situazione di pericolo ad una distanza di circa 65 metri prima del punto di collisione
Orbene è evidente che la velocità tenuta dall’imputato non poteva ritenersi adeguata alle circostanze concrete (al riguardo il teste .......... ha riferito che all’epoca non vi era, come adesso, un limite di velocità, anche perché vi erano dei lavori in corso; il consulente ha riferito che, a prescindere dalla segnaletica omessa, una velocità adeguata non poteva essere superiore ai 70 km/h).
E’ altresì inconfutabile che la condotta della vittima, pur irregolare e negligenze, in misura uguale e, anzi, pur superiore a quella dell’imputato, non si è posta come condotta improvvisa ed imprevedibile, tenuto conto della notevole distanza da cui era stata avvistata e percepita dal XXXXXX.

Orbene, è noto che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte in tema di interpretazione dell’art. 141 Cod. Strad., il conducente deve mantenere una velocità adeguata alle circostanze concrete e, in ogni caso, idonea a consentire il controllo del mezzo anche con riferimento a condotte imprudenti altrui.
E’ pacifico, infatti, che, “poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente” (cfr., ex plurimis, CASS. 28/3/1996, Lado).
E’ evidente quindi che la condotta colposa dell’imputato è stata la concausa dell’evento mortale.
Va pertanto affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.
Quanto ai profili connessi al trattamento sanzionatorio vanno riconosciute all’imputato – sia in considerazione della sua incensuratezza che dell’evidente rilevante concorso colposo prevalente della vittima - le attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante.
Valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p. stimasi equa la pena di mesi quattro di reclusione (P.B.: M. 6, ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.).
Sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello della non menzione.
Segue, per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
A norma del 2° comma dell’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 va disposta nei confronti dell’imputato la sospensione della patente di guida per la durata, ritenuta congrua, di mesi tre (sospensione che come da documento esibito dallo stesso imputato risulta essere già stata scontata per effetto del provvedimento cautelare prefettizio).

P.Q.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara XXXX colpevole del reato ascrittogli, ritenuto il concorso colposo prevalente della vittima della causazione del sinistro e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione. Dispone la sospensione della patente di guida del XXXXX per il periodo – già scontato - di mesi tre.
Fermo, il 9 luglio 2002

                                                                                                IL GIUDICE