INVERSIONE
DI MARCIA E VELOCITA'
T R I B U N A L E D I
F E R M O
SENTENZA
(art.544 e segg. c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO - SEZ.
PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DEL GIUDICE
DR. GIUSEPPE LUIGI FANULI
Alla pubblica udienza del 9/7/2002 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
XXXXXXXX n. a .............. il ...............
-LIBERO PRESENTE-
Avv. Umberto Tacconelli di
fiducia
IMPUTATO
Del
delitto p. e p. dagli artt. 41 e 589 commi 1 e 2 c.p. perché, per colpa
consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di norme relative
alla circolazione stradale ed in particolare dell’art. 141 co. 1 e 2 Cod.Strad.
cagionava la morte di YYYYYYY, ed in particolare perché il giorno 25.5.2001 alla
guida dell’autovettura Ford Escort tg. ..........., percorrendo la S.P. n. 37
Maceratese con direzione di marcia Montegiorgio, manteneva una velocità
eccessiva, non adeguata alle condizioni della strada e del traffico e comunque
non prudenziale ed inoltre non era in grado di compiere le manovre necessarie
per evitare pericoli alla sicurezza delle persone, così che, giunto in
prossimità della progressiva chilometrica 2+700, pur avvedendosi della presenza
sulla carreggiata del motocarro Ape Piaggio tg. ......... condotto da YYYYYYY
che – precedendo l’autovettura del XXXXXX con la medesima direzione di marcia -
stava effettuando manovra di inversione di marcia per prendere la direzione
Piane-Montegiorgio, non riusciva a compiere le manovre di emergenza necessarie
ed idonee ad evitare la collisione con il motocarro condotto dal YYYYYY ed
urtava violentemente il predetto motocarro, il cui conducente YYYYYYYY – in
conseguenza dell’urto - veniva sbalzato fuori dell’abitacolo del mezzo da lui
condotto finendo sulla banchina al di fuori oltre la strada e, in conseguenza
delle gravissime lesioni riportate, decedeva presso l’Ospedale Civile di Fermo
lo stesso giorno.
In territorio del Comune di Montegiorgio il 25.5.2001
CONCLUSIONI
Il
Pubblico Ministero ha concluso per la condanna dell’imputato alla pena di mesi
otto di reclusione
L’Avv.
Tacconelli, per l’imputato, ha concluso, in via principale, per l’assoluzione
dello stesso, in via subordinata per la condanna al minimo della pena,
riconosciuta la responsabilità inferiore al 50%
FATTO E
DIRITTO
Con
decreto in data 22 marzo 2002 il G.U.P. in sede disponeva il rinvio al giudizio
di questo Tribunale di XXXXXXX, per rispondere del reato segnato in rubrica.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale – nel corso della quale venivano
acquisiti su accordo delle parti, ex art. 493 co. 3 c.p.p. tutti gli atti delle
indagini preliminari ed escussi i testi ......... ed ............. P.M. e Difesa
dell’imputato formulavano le rispettive conclusioni, come sopra indicate.
Dalle
prove testimoniali acquisite, dalla documentazione agli atti e dalla espletata
consulenza, i fatti possono essere ritenuti provati così come contestati nella
imputazione.
In particolare, in mancanza di testimoni che ebbero ad assistere al fatto in
perfetta coincidenza al momento dell’urto, particolare significato assume la
consulenza tecnica “dinamica” svolta in modo assai analitico e scientifico
dall’esperto settore Alfredo Olimpi. La consulenza risulta essere stata svolta
con le forme di cui all’art. 360 c.p.p, e quindi, nel rispetto del
contraddittorio. Nessuna censura tecnica specifica e documentata risulta essere
stata avanzata dalla Difesa, che si è limitata in sede di discussione a
prospettare una ricostruzione “alternativa” degli accadimenti, sicuramente
pregevole e suggestiva, ma “improvvisata” e priva di saldi riferimenti tecnici
al materiale di causa.
Alla luce del ricordato materiale probatorio, può ritenersi, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che il YYYYYY, poco prima del sinistro, viaggiasse ad
andatura molto lenta, insicura (forse zigzagante) in prossimità della mezzeria,
come se fosse in procinto di effettuare una manovra di inversione (v. i
riferimenti della teste ..........).
Poco dopo era sopraggiunta la vettura dell’imputato che aveva urtato l’”Ape”
guidata dalla vittima, determinando l’evento letale.
Orbene, dalle tracce di frenata lasciate dalla vettura dell’imputato sulla
strada, secondo i calcoli e le elaborazioni incontestate del consulente, emerge
con certezza:
a) che la velocità tenuta dal XXXXXX era di circa 75 km/h;
b) che (tenuto conto del tempo di reazione) aveva avvistato il veicolo della
vittima e percepito la situazione di pericolo ad una distanza di circa 65 metri
prima del punto di collisione
Orbene è evidente che la velocità tenuta dall’imputato non poteva ritenersi
adeguata alle circostanze concrete (al riguardo il teste .......... ha riferito
che all’epoca non vi era, come adesso, un limite di velocità, anche perché vi
erano dei lavori in corso; il consulente ha riferito che, a prescindere dalla
segnaletica omessa, una velocità adeguata non poteva essere superiore ai 70
km/h).
E’ altresì inconfutabile che la condotta della vittima, pur irregolare e
negligenze, in misura uguale e, anzi, pur superiore a quella dell’imputato, non
si è posta come condotta improvvisa ed imprevedibile, tenuto conto della
notevole distanza da cui era stata avvistata e percepita dal XXXXXX.
Orbene,
è noto che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte in tema di
interpretazione dell’art. 141 Cod. Strad., il conducente deve mantenere una
velocità adeguata alle circostanze concrete e, in ogni caso, idonea a consentire
il controllo del mezzo anche con riferimento a condotte imprudenti altrui.
E’ pacifico, infatti, che, “poiché le norme sulla circolazione stradale
impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a
situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti
irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano
alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé
condotta negligente” (cfr., ex plurimis, CASS. 28/3/1996, Lado).
E’ evidente quindi che la condotta colposa dell’imputato è stata la concausa
dell’evento mortale.
Va pertanto affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato
ascrittogli.
Quanto ai profili connessi al trattamento sanzionatorio vanno riconosciute
all’imputato – sia in considerazione della sua incensuratezza che dell’evidente
rilevante concorso colposo prevalente della vittima - le attenuanti generiche,
da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante.
Valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p. stimasi equa la pena di mesi
quattro di reclusione (P.B.: M. 6, ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.).
Sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena e di quello della non menzione.
Segue, per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese
processuali.
A norma del 2° comma dell’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 va disposta nei
confronti dell’imputato la sospensione della patente di guida per la durata,
ritenuta congrua, di mesi tre (sospensione che come da documento esibito dallo
stesso imputato risulta essere già stata scontata per effetto del provvedimento
cautelare prefettizio).
P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Visti
gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara XXXX colpevole del reato ascrittogli,
ritenuto il concorso colposo prevalente della vittima della causazione del
sinistro e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti, lo condanna alla
pena di mesi quattro di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Pena
sospesa e non menzione. Dispone la sospensione della patente di guida del XXXXX
per il periodo – già scontato - di mesi tre.
Fermo, il 9 luglio 2002
IL GIUDICE
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