INVERSIONE E VELOCITA'

T R I B U N A L E D I
F E R M O

SENTENZA
(art.544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FERMO - SEZ. PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DEL GIUDICE

DR. GIUSEPPE LUIGI FANULI

Alla pubblica udienza del 11/10/2000 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:
XXXXXX n. ad ............ il ............, res. a .............. Via dei Mille n. 76

-LIBERO CONTUMACE-

Avv. F. Voltattorni di fiducia

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall’art. 589 c.p. perché alla guida dell’autovettura Fiat Bravo tg. ....... - verificatosi il violentissimo urto tra la parte frontale dell’auto condotta, che il 29 dicembre 1999 percorreva la SS 16 adriatica in territorio extraurbano del Comune di Cupra Marittima con direttrice di marcia sud-nord, e la fiancata sinistra dell’autovettura Citroen XM tg. AH052FE che, condotta da YYYYY stava effettuando manovra di inversione di marcia sulla carreggiata per ritornare verso sud – concorreva per colpa a cagionare il decesso di YYYYYY che giungeva cadavere al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto in conseguenza della gravissime lesioni (trauma cranico, frattura della base; trauma toracico chiuso) riportate nell’occorso; specificandosi la sua colpa nell’aver tenuto una velocità non commisurata alle condizioni di luogo (presenza di cose e passi carrabili)

Con la partecipazione delle Parti Civili:
1) .............,
2) ............., in persona di ............, esercente la potestà parentale
Avv. Paolo Bacalini del Foro di Fermo
3) .............,
4) .............,
5) .............
Avv. Igor Giostra del Foro di Fermo

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero ha concluso per la condanna dell’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti

L’Avv. Bacalini e l’Avv. Giostra, per le parti civili, hanno concluso come da separati atti depositati unitamente alle note spese allegate al verbale d’udienza

L’Avv. Voltattorni, per l’imputato, ha concluso, in via principale, per l’assoluzione dello stesso, in via subordinata per la condanna al minimo della pena, con concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale

FATTO E DIRITTO

Il G.U.P. in sede disponeva il rinvio al giudizio di questo Tribunale di XXXXX, per rispondere del reato segnato in rubrica.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale – nel corso della quale veniva escussi i testi indicati nelle liste e disposta perizia ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro - P.M., Difensori delle parti civili e Difesa dell’imputato formulavano le rispettive conclusioni, come sopra indicate.

Dalle prove testimoniali acquisite, dalla documentazione agli atti e dalla espletata perizia, che, sulla base delle prove anzidette, ha proceduto ad una ricostruzione del sinistro in cui trovò la morte lo YYYYY, si può ritenere pienamente provato quanto segue:
- il giorno 29 dicembre 1999, verso le ore 9,35 lo YYYYY, alla guida della propria autovettura, procedeva lungo la S.S. 16 da sud verso nord. Giunto in prossimità della progressiva chilometrica 374, eseguiva una manovra per poter invertire la marcia in corrispondenza dell’accesso privato ivi esistente, onde potersi “allargare” occupando parte dello spazio antistante detto ingresso, per poter meglio effettuare la manovra di inversione;
- nel corso della predetta manovra di inversione, quando con movimento circolare antiorario aveva raggiunto ma non ancora completamente superato il centro strada, la fiancata dell’autovettura dello YYYYY, che aveva assunto una posizione pressoché perpendicolare all’asse longitudinale della strada, veniva violentemente colpita dalla autovettura condotta dall’imputato, che sopraggiungeva da tergo (da sinistra rispetto alla posizione assunta dall’auto dello YYYYY);
- l’imputato, superato il dosso precedente l’area del sinistro, percepito il pericolo costituito dalla manovra di inversione posta in essere dallo YYYYY, nel tentativo, non riuscito, di evitare l’impatto eseguiva una manovra di emergenza azionando il sistema frenante e deviando contemporaneamente verso sinistra.

Ciò premesso, se da un lato non può non rilevarsi la grave imprudenza insita nella condotta di guida tenuta dallo YYYYY, che, nell’eseguire la ricordata manovra, omise di concedere la precedenza all’autovettura condotta dall’imputato, parimenti rilevante è risultata la connotazione colposa della condotta di quest’ultimo.
Come è emerso dalle risultanze delle espletata perizia - correttamente eseguita e pienamente condivisa - sulla base dei rilievi effettuati in occasione del sinistro, il Dianetti, nell’occasione, teneva una velocità indiscutibilmente eccessiva e quantificata per difetto tra i 116 e i 124 km/h (130 km/h secondo il consulente di parte civile), rispetto al limite massimo dei 90 km/h.
Orbene, è noto che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, il conducente deve mantenere una velocità adeguata alle circostanze concrete e, in ogni caso, idonea a consentire il controllo del mezzo anche con riferimento a condotte imprudenti altrui. Nel caso in esame la velocità non solo non era adeguata alle circostanze (traffico sostenuto, vicinanza con un passo privato di accesso alla carreggiata) ma addirittura superiore di circa 30 km/h al limite generale massimo di velocità previsto per le strade statali ordinarie.
E’ evidente che una tale condotta altamente imprudente è stata la concausa dell’evento mortale. Ciò sia a voler condividere la tesi – adeguatamente motivata - del consulente di parte civile, secondo cui, se la velocità tenuta fosse stata pari al limite massimo consentito di 90 km/h (velocità che, in ogni caso, sarebbe stata eccessiva e inadeguata rispetto alle ricordate circostanze) l’impatto non si sarebbe verificato, sia a voler seguire la tesi del perito, secondo cui l’impatto si sarebbe verificato, ma a velocità talmente bassa da scongiurare un grave evento lesivo.
Va pertanto affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.
Infondata è la tesi sostenuta in sede di discussione dalla Difesa, secondo cui il fatto emerso dall’istruttoria dibattimentale (velocità superiore al limite massimo) sarebbe diverso da quello contestato nel capo d’imputazione (velocità non commisurata alle condizioni di luogo). A parte il fatto che il concetto di “velocità non adeguata” è più ampio e comprensivo di quello di “velocità eccessiva” e che in ogni caso, in dibattimento sarebbe emerso un ulteriore (e non diverso) profilo di responsabilità colposa, va ricordato il consolidatissimo e condivisibile insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo della contestazione suppletiva di cui all’art. 516 c.p.p. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521” (cfr., ex plurimis, CASS. Sez. I, 15/2/1997 n. 11538).

Quanto ai profili connessi al trattamento sanzionatorio vanno riconosciute all’imputato, incensurato, le attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante.
Valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p. stimasi equa la pena di mesi quattro di reclusione (P.B.: M. 6, ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.).
Sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Segue, per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
A norma del 2° comma dell’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 va disposta nei confronti dell’imputato la sospensione della patente di guida per la durata, ritenuta congrua, di mesi tre.
L’imputato va, infine, condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese processuali sostenute dalle stesse parti civili, che si liquidano come in dispositivo.
Si ritengono sussistenti le condizioni per la concessione alla parte civile ........ (in proprio e quale genitore superstite del minore ........) di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, ex art. 539 co. 2 c.p.p. pari a £. 80.000.000, in considerazione dell’evidente, grave danno patito dalla stessa a seguito della perdita del coniuge. Entro detto limite il danno appare ampiamente provato, pur tenendo conto del rilevante concorso di colpa della vittima.

P.Q.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara XXXXXX colpevole del reato ascrittogli e in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Dispone la sospensione della patente di guida dell’imputato per la durata di mesi tre.
Condanna l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede e al rimborso delle spese di costituzione ed assistenza dalle stesse parti civili sostenute, che liquida in complessive £. 4.420.000 per le parti civili ........, ........ e ......... (di cui £. 4.000.000 per onorari e diritti, £. 400.000 per rimborso spese generali e £. 20.000 per spese vive) e in complessive £. 5.520.000 per la parte civile Camilla Rossi (di cui £. 5.000.000 per diritti ed onorari, £ 5000.000 per rimborso spese generali e £. 20.000 per spese vive).
Assegna alla parte civile ............, in proprio e nella qualifica, una provvisionale provvisoriamente esecutiva di £. 80.000.000, da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno.

Fermo, lì 11 ottobre 2000
                                                                                             IL GIUDICE