INVERSIONE E VELOCITA'
T R I B
U N A L E D I
F E R M O
SENTENZA
(art.544 e segg. c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE DI FERMO - SEZ. PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DEL
GIUDICE
DR.
GIUSEPPE LUIGI FANULI
Alla pubblica udienza del 11/10/2000 ha pronunziato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei
confronti di:
XXXXXX n. ad ............ il ............, res. a .............. Via dei Mille
n. 76
-LIBERO
CONTUMACE-
Avv. F.
Voltattorni di fiducia
IMPUTATO
Del
delitto p. e p. dall’art. 589 c.p. perché alla guida dell’autovettura Fiat Bravo
tg. ....... - verificatosi il violentissimo urto tra la parte frontale dell’auto
condotta, che il 29 dicembre 1999 percorreva la SS 16 adriatica in territorio
extraurbano del Comune di Cupra Marittima con direttrice di marcia sud-nord, e
la fiancata sinistra dell’autovettura Citroen XM tg. AH052FE che, condotta da
YYYYY stava effettuando manovra di inversione di marcia sulla carreggiata per
ritornare verso sud – concorreva per colpa a cagionare il decesso di YYYYYY che
giungeva cadavere al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto
in conseguenza della gravissime lesioni (trauma cranico, frattura della base;
trauma toracico chiuso) riportate nell’occorso; specificandosi la sua colpa
nell’aver tenuto una velocità non commisurata alle condizioni di luogo (presenza
di cose e passi carrabili)
Con la partecipazione delle Parti Civili:
1) .............,
2) ............., in persona di ............, esercente la potestà parentale
Avv. Paolo Bacalini del Foro di Fermo
3) .............,
4) .............,
5) .............
Avv. Igor Giostra del Foro di Fermo
CONCLUSIONI
Il
Pubblico Ministero ha concluso per la condanna dell’imputato alla pena di mesi
quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti
L’Avv.
Bacalini e l’Avv. Giostra, per le parti civili, hanno concluso come da separati
atti depositati unitamente alle note spese allegate al verbale d’udienza
L’Avv.
Voltattorni, per l’imputato, ha concluso, in via principale, per l’assoluzione
dello stesso, in via subordinata per la condanna al minimo della pena, con
concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione
condizionale
FATTO E
DIRITTO
Il
G.U.P. in sede disponeva il rinvio al giudizio di questo Tribunale di XXXXX, per
rispondere del reato segnato in rubrica.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale – nel corso della quale veniva escussi
i testi indicati nelle liste e disposta perizia ai fini della ricostruzione
della dinamica del sinistro - P.M., Difensori delle parti civili e Difesa
dell’imputato formulavano le rispettive conclusioni, come sopra indicate.
Dalle
prove testimoniali acquisite, dalla documentazione agli atti e dalla espletata
perizia, che, sulla base delle prove anzidette, ha proceduto ad una
ricostruzione del sinistro in cui trovò la morte lo YYYYY, si può ritenere
pienamente provato quanto segue:
- il giorno 29 dicembre 1999, verso le ore 9,35 lo YYYYY, alla guida della
propria autovettura, procedeva lungo la S.S. 16 da sud verso nord. Giunto in
prossimità della progressiva chilometrica 374, eseguiva una manovra per poter
invertire la marcia in corrispondenza dell’accesso privato ivi esistente, onde
potersi “allargare” occupando parte dello spazio antistante detto ingresso, per
poter meglio effettuare la manovra di inversione;
- nel corso della predetta manovra di inversione, quando con movimento circolare
antiorario aveva raggiunto ma non ancora completamente superato il centro
strada, la fiancata dell’autovettura dello YYYYY, che aveva assunto una
posizione pressoché perpendicolare all’asse longitudinale della strada, veniva
violentemente colpita dalla autovettura condotta dall’imputato, che
sopraggiungeva da tergo (da sinistra rispetto alla posizione assunta dall’auto
dello YYYYY);
- l’imputato, superato il dosso precedente l’area del sinistro, percepito il
pericolo costituito dalla manovra di inversione posta in essere dallo YYYYY, nel
tentativo, non riuscito, di evitare l’impatto eseguiva una manovra di emergenza
azionando il sistema frenante e deviando contemporaneamente verso sinistra.
Ciò
premesso, se da un lato non può non rilevarsi la grave imprudenza insita nella
condotta di guida tenuta dallo YYYYY, che, nell’eseguire la ricordata manovra,
omise di concedere la precedenza all’autovettura condotta dall’imputato,
parimenti rilevante è risultata la connotazione colposa della condotta di
quest’ultimo.
Come è emerso dalle risultanze delle espletata perizia - correttamente eseguita
e pienamente condivisa - sulla base dei rilievi effettuati in occasione del
sinistro, il Dianetti, nell’occasione, teneva una velocità indiscutibilmente
eccessiva e quantificata per difetto tra i 116 e i 124 km/h (130 km/h secondo il
consulente di parte civile), rispetto al limite massimo dei 90 km/h.
Orbene, è noto che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, il
conducente deve mantenere una velocità adeguata alle circostanze concrete e, in
ogni caso, idonea a consentire il controllo del mezzo anche con riferimento a
condotte imprudenti altrui. Nel caso in esame la velocità non solo non era
adeguata alle circostanze (traffico sostenuto, vicinanza con un passo privato di
accesso alla carreggiata) ma addirittura superiore di circa 30 km/h al limite
generale massimo di velocità previsto per le strade statali ordinarie.
E’ evidente che una tale condotta altamente imprudente è stata la concausa
dell’evento mortale. Ciò sia a voler condividere la tesi – adeguatamente
motivata - del consulente di parte civile, secondo cui, se la velocità tenuta
fosse stata pari al limite massimo consentito di 90 km/h (velocità che, in ogni
caso, sarebbe stata eccessiva e inadeguata rispetto alle ricordate circostanze)
l’impatto non si sarebbe verificato, sia a voler seguire la tesi del perito,
secondo cui l’impatto si sarebbe verificato, ma a velocità talmente bassa da
scongiurare un grave evento lesivo.
Va pertanto affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato
ascrittogli.
Infondata è la tesi sostenuta in sede di discussione dalla Difesa, secondo cui
il fatto emerso dall’istruttoria dibattimentale (velocità superiore al limite
massimo) sarebbe diverso da quello contestato nel capo d’imputazione (velocità
non commisurata alle condizioni di luogo). A parte il fatto che il concetto di
“velocità non adeguata” è più ampio e comprensivo di quello di “velocità
eccessiva” e che in ogni caso, in dibattimento sarebbe emerso un ulteriore (e
non diverso) profilo di responsabilità colposa, va ricordato il consolidatissimo
e condivisibile insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “nei procedimenti
per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di
colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato non
vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo della
contestazione suppletiva di cui all’art. 516 c.p.p. e dell’eventuale
ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione
tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521” (cfr., ex plurimis, CASS.
Sez. I, 15/2/1997 n. 11538).
Quanto
ai profili connessi al trattamento sanzionatorio vanno riconosciute
all’imputato, incensurato, le attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti
sulla contestata aggravante.
Valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p. stimasi equa la pena di mesi
quattro di reclusione (P.B.: M. 6, ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.).
Sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Segue, per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese
processuali.
A norma del 2° comma dell’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 va disposta nei
confronti dell’imputato la sospensione della patente di guida per la durata,
ritenuta congrua, di mesi tre.
L’imputato va, infine, condannato al risarcimento dei danni in favore delle
parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese
processuali sostenute dalle stesse parti civili, che si liquidano come in
dispositivo.
Si ritengono sussistenti le condizioni per la concessione alla parte civile
........ (in proprio e quale genitore superstite del minore ........) di una
provvisionale provvisoriamente esecutiva, ex art. 539 co. 2 c.p.p. pari a £.
80.000.000, in considerazione dell’evidente, grave danno patito dalla stessa a
seguito della perdita del coniuge. Entro detto limite il danno appare ampiamente
provato, pur tenendo conto del rilevante concorso di colpa della vittima.
P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Visti
gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara XXXXXX colpevole del reato ascrittogli e in
concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante lo
condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e al pagamento delle spese
processuali. Pena sospesa. Dispone la sospensione della patente di guida
dell’imputato per la durata di mesi tre.
Condanna l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da
liquidarsi in separata sede e al rimborso delle spese di costituzione ed
assistenza dalle stesse parti civili sostenute, che liquida in complessive £.
4.420.000 per le parti civili ........, ........ e ......... (di cui £.
4.000.000 per onorari e diritti, £. 400.000 per rimborso spese generali e £.
20.000 per spese vive) e in complessive £. 5.520.000 per la parte civile Camilla
Rossi (di cui £. 5.000.000 per diritti ed onorari, £ 5000.000 per rimborso spese
generali e £. 20.000 per spese vive).
Assegna alla parte civile ............, in proprio e nella qualifica, una
provvisionale provvisoriamente esecutiva di £. 80.000.000, da imputarsi alla
liquidazione definitiva del danno.
Fermo, lì 11 ottobre 2000
IL GIUDICE
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