SCONTRO LATERALE
T R I B
U N A L E D I
F E R M O
SENTENZA
(art.544 e segg. c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE DI FERMO - SEZ. PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DEL
GIUDICE
DR.
GIUSEPPE LUIGI FANULI
Alla pubblica udienza del 14/1/2004 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei
confronti di:
1) XXXXXXX n. il .......... a ...............
-LIBERO
ASSENTE-
Avv.
Mariano Franchi del Foro di Fermo, di fiducia
2) YYYYYY n. il .......... a
-LIBERO
PRESENTE-
Avv. ti
Francesco De Minicis e Gianluca Silenzi, di fiducia
IMPUTATI
ENTRAMBI:
A) Del delitto p. e p. dagli artt. 81, 113, 589 commi 1°-2°-3° c.p. perché, in
cooperazione colposa tra loro, il primo: mentre percorreva la S.P. Val Menocchia
con direzione monti-mare alla guida della vettura Mercedes 190 tg. ..........
per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e per violazione
degli artt. 141 commi 1,2 e 3, 142 comma 1, 143 comma 1 Codice della Strada e
precisamente per aver tenuto una velocità di circa 82-85 chilometri orari e
quindi superiore al limite massimo di 70 chilometri orari vigente nella zona e
comunque nell’aver mantenuto una velocità eccessiva e non adeguata alle
condizioni di luogo (strada larga circa 6 metri, presenza di curva, tratto di
strada fiancheggiato da edifici) nel non aver circolato sulla parte destra della
carreggiata e in prossimità del margine destro della stesse e nell’aver invaso
la corsia di marcia dell’autobus Fiat Menarini C 10 tg. ......... condotto dal
YYYYYY;
il secondo: mentre percorreva la S.P. Val Menocchia con direzione mare-monti
(dunque nel senso opposto alla vettura sopra indicata) alla guida dell’autobus
Fiat Menarini C 10 tg. ..........., per colpa consistita in negligenza,
imprudenza e imperizia consistita nel viaggiare a velocità sostenuta e comunque
non commisurata allo stato dei luoghi, nel marciare non mantenendo strettamente
la propria mano destra in violazione dell’art. 143 1° comma Cod. Strad., nonché
nel consentire che la passeggera dell’autobus KKKKKK stesse appoggiata,
colloquiando con lui, al cruscotto del citato autobus con le spalle al
parabrezza anziché seduta sui sedili (così impedendogli altresì la visibilità
della strada), cagionavano la morte della passeggera dell’autobus KKKKKK, la
quale veniva sbalzata fuori dell’autobus a seguito della collisione laterale dei
veicoli e del rovesciamento del citato autobus nella scarpata limitrofa alla
strada e così decedeva a seguito dello schiacciamento.
In Cupra Marittima il 18/11/2000
Solo il XXXXXX:
B) Del delitto p. e p. dagli artt. ... OMISSIS ... (non riguarda l'incidente)
CON LA
PARTECIPAZIONE DELLE PARTI CIVILI:
1) ............
2) ............
3) ............
Avv. Norberto Dionisi del Foro di Fermo
4) ...........
5) ...........
Avv. Mauro Cocci
CONCLUSIONI
Il
Pubblico Ministero ha concluso per la condanna dell’imputato XXXXXX al minimo
della pena e per l’assoluzione del YYYYY ex art. 530 co. 2 c.p.p.
I
Difensori delle parti civili hanno concluso come da separati atti, allegati al
verbale di dibattimento in uno con le note spese
La
Difesa del XXXXXX ha concluso per l’assoluzione dell’imputato per non aver
commesso il fatto
La
Difesa del YYYYYY ha concluso per l’assoluzione dell’imputato, in subordine per
la condanna al minimo della pena, riconosciuto una minima responsabilità
concorsuale.
FATTO E
DIRITTO
Il
G.U.P. in sede disponeva il rinvio al giudizio di questo Tribunale di XXXXXXXX e
YYYYYYY, per rispondere dei reati segnati in rubrica.
Nel
corso dell’istruttoria dibattimentale, veniva disposta perizia al fine della
ricostruzione del sinistro; acquisita ex art. 493 co. 3 c.p.p. la relazione
medico-legale del dr. Cacace e le relazioni dei consulenti tecnici di parte Ing.
Lanciotti, p.i. Ciuti e Ing. Mercanti; acquisiti ex art. 513 co. 1 c.p.p. i
verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari dagli
imputati che non si sono sottoposti al richiesto esame dibattimentale; escussi i
testi ... omissis... (26 testi).
Veniva
infine escusso il perito Esperide Giorgio Massimo, in contraddittorio con i
consulenti di parte.
All’odierna udienza all’esito della discussione, Pubblico Ministero, Difensori
delle Parti Civili e Difensori dell’imputata formulavano le rispettive
conclusioni, come sopra indicate.
Va
anzitutto evidenziato come le prove testimoniali non siano apparse completamente
genuine. I testi –o per lo meno, la maggior parte di essi - hanno risentito del
condizionamento psicologico derivante dalla conoscenza prolungata e dalla
quotidiana frequentazione con l’imputato YYYYY, condizionamento a cui non è
sembrata estranea una condotta non particolarmente cristallina dello stesso
YYYYY. Ne è risultato un quadro probatorio, su alcune circostanze,
contraddittorio e non affidabile.
Tali considerazioni riguardano, in particolare, la circostanza relativa alla
posizione assunta dalla vittima al momento del sinistro e la velocità tenuta dal
YYYYY nell’occasione e, soprattutto, la vicenda di cui al capo B).
Ciò
premesso, va detto che la sostanziale inattendibilità delle prove testimoniali
incidono sull’esito del giudizio solo in ordine al reato di cui al capo B), ma
non influiscono in modo rilevante sulla ricostruzione del fatto di cui al capo
A) e sulla conseguente valutazione giuridica dello stesso, per le ragioni che si
esporranno.
Esaminando, anzitutto, il reato di cui al capo B), si ritiene ... OMISSIS ...
(non riguarda l'incidente).
Passando ad esaminare il reato di cui al capo A), va detto che le ricordate
contraddizioni e inaffidabilità testimoniali appaiono sostanzialmente
ininfluenti ai fini della decisione: da un lato, infatti, quanto dichiarato dai
testi in ordine alla velocità tenuta dal YYYYY – che esprime giudizi come tali
inibiti al teste - appare superata dalla ricostruzione tecnica operata dal
perito, dall’altro, la circostanza relativa alla posizione occupata all’interno
dell’autobus dalla vittima al momento dell’incidente se esclude una
ricostruzione completa in ogni suo dettaglio del fatto nella sua accezione
meramente “storica”, non incide sull’accertamento del fatto di reato nella
celebrata e sempre attuale accezione che fu propria del Delitala.
In realtà, gli elementi raccolti, pur con qualche – naturale - margine di
ambiguità depongono inequivocabilmente nel senso della penale responsabilità di
entrambi gli imputati, sia pure con ben diversi gradi di colpa.
In particolare, si ritiene che la relazione del perito Esperide, completa e
pregevolmente espletata, rispecchi il reale andamento dell’accaduto e sia
sintonico agli altri elementi di prova di sicura affidabilità.
Ebbene,
secondo detta elaborazione peritale, che, per le ragioni suddette, questo
giudice ritiene di porre a fondamento della ricostruzione fattuale su cui
operare le proprie valutazioni giuridiche, le condotte di guida degli imputati –
rilevanti ai fini delle penali valutazioni - sono individuate come segue:
il XXXXXXX:
- procedeva lungo la S.P. 94 della Val Menocchia con direzione monti/mare alla
velocità di circa 82 km/h: velocità valutata con metodo tecnicamente
ineccepibile ed in modo “prudenziale” dal perito che si pone in patente
violazione del limite massimo consentito, di 70 km/h;
- percorrendo la curva destrorsa non marciava in prossimità del margine destro
della carreggiata – ma in prossimità della mezzeria od oltre - al momento
dell’urto con l’autobus: ciò in patente violazione dell’art. 143 co. 3 Cod.
Strad.;
- detta condotta creava un grave intralcio alla circolazione ed uno stato di
pericolo, in quanto creava una ostruzione alla marcia dell’autobus che
sopraggiungeva dalla direzione contraria e che – per le sue dimensioni - doveva
necessariamente percorrere la curva in prossimità della mezzeria;
- successivamente, resosi conto del sopraggiungere dell’autobus dall’opposta
direzione, imprimeva una deviazione verso destra, nel tentativo di evitare lo
scontro, o, quanto meno, lo scontro frontale. Dopo tale brusca sterzata, non era
in grado di controllare il veicolo che fuoriusciva dalla sede stradale e, dopo
essere salito con le ruote di destra sopra un greppo, si ribaltava.
La
gravissima responsabilità del XXXXXXX è sin troppo evidente.
Anzi, tenendo conto delle concordanti testimonianze dei soggetti che ebbero
occasione di assistere al momento dell’urto, e che hanno riferito di una chiara
invasione di carreggiata da parte del XXXXXXX, la ricostruzione del perito
appare equilibrata e “prudenziale”.
Non solo: detta ricostruzione trova sostanziale conforto nelle dichiarazioni
rese in sede di indagini preliminari dall’imputato ed acquisite con il verbale
di interrogatorio dello stesso, ex art. 513 co. 1 c.p.p..
Il XXXXXX, in sede di interrogatorio, ha sostanzialmente ammesso di aver
dichiarato, in sede di spontanee dichiarazioni, che, prima della collisione, si
era tolto gli occhiali in quanto era entrato un moscerino tra gli occhiali
stessi e il proprio occhio sinistro. Così, continuando la marcia, con la mano
destra aveva tenuto il volante e con la mano sinistra aveva cercato di pulire
gli occhiali. Dopo essersi rimessi gli occhiali aveva chiuso a mano il vetro
della portiera e nello stesso istante, a metà della curva destrorsa che nel
frattempo aveva raggiunto, improvvisamente aveva visto l’autobus provenire dalla
opposta direzione. Orbene, il fatto che il XXXXXXX abbia ammesso – nel corpo
del verbale di interrogatorio - il “fatto storico” di aver reso dette
dichiarazioni, rende le medesime oggetto di valutazione da parte del giudicante,
in uno con le giustificazioni fornite dallo stesso imputato a sostegno della
“ritrattazione” delle stesse. Giustificazioni che appaiono del tutto
inverosimili: il XXXXXXX, infatti, ha sostenuto di aver parlato del
“moscerino” in quanto era in confusione, per cui non si era spiegato bene, e
che, poi, aveva sottoscritto il relativo verbale, pur non rispondente al suo
pensiero, in quanto erano le ore 20 della sera e non vedeva l’ora di andar via
(sic!). In uno con la ritrattazione della precedente versione, l’imputato ha
sostenuto che era stato l’autista dell’autobus ad invadere la sua corsia di
marcia: il tutto in palese contrasto con le altre, convergenti risultanze
probatorie.
Orbene, confrontando le due diverse versioni, entrambe “acquisite”, per effetto
delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio, è evidente che
la seconda non regge ad un pur superficiale vaglio critico. Per cui, anche a non
voler ammettere che la precedente versione possa valere a tutti gli effetti come
un’ammissione di reità, sicuramente l’evidente mendacio che contraddistingue la
versione “definitiva” deve essere valutato – secondo il consolidato insegnamento
della Suprema Corte - a carico dello stesso imputato.
Passando alla condotta del YYYYY essa va tecnicamente ricostruita, sulla base
del medesimo elaborato peritale, come segue:
Il YYYYY:
- percorreva la S.P. 94 con direzione mare/monti, alla velocità di circa 72
km/h: quindi superando di poco o comunque marciando in corrispondenza del limite
massimo stabilito sul tratto di strada interessata;
- la velocità tenuta era, comunque, non commisurata alle circostanze di luogo
(curva - corsia di marcia ridotta) e alle caratteristiche del veicolo che
guidava e la fascia d’ingombro che avrebbe occupato nel percorrere la curva.
Invero, considerata la fascia d’ingombro che realmente avrebbe occupato nel
percorrere la curva per lui volgente a sinistra, in corrispondenza della quale
si era scontrato contro la Mercedes, il YYYYY non aveva altra possibilità che
quella di procedere in prossimità della mezzeria: proprio per questo avrebbe
dovuto mantenere una velocità particolarmente moderata e comunque decisamente
inferiore a quella tenuta;
- successivamente, resosi conto del sopraggiungere della Mercedes dall’opposta
direzione, che creava un intralcio alla circolazione, imprimeva una deviazione
verso destra, nel tentativo di evitare lo scontro, o, quanto meno, lo scontro
frontale. Dopo tale brusca sterzata, non era in grado di controllare il veicolo
che fuoriusciva dalla sede stradale, raggiungeva il pendio che costeggiava il
lato destro della strada, risultando poi ingovernabile per la precaria stabilità
in cui era venuto a trovarsi su quella costa discendente: con conseguente
ribaltamento ed ulteriori evoluzioni, a seguito del che la trasportata KKKKK
perdeva la vita.
Al
riguardo il YYYYY, in sede di interrogatorio, ha dichiarato di aver perso il
controllo del mezzo a seguito del violento urto subito ad opera della Mercedes
condotta dal XXXXX. Anche tali dichiarazioni sembrano essere sostanziali
ammissioni di imperizia o negligenza nella guida del mezzo, al momento del
sinistro. Ciò in quanto dai ricordati accertamenti tecnici è inequivocabilmente
emerso che la collisione tra i mezzi non fu violenta.
Ciò
premesso è evidente che il maggior grado di responsabilità – quantificabile
nell’ 80% - sia da addebitare al XXXXXX, stante la rimarcata, grave connotazione
colposa della condotta di guida dello stesso.
Ma non
può essere mandato esente da responsabilità – contrariamente a quanto sostenuto,
pur con adeguata motivazione, anche dal P.M. d’udienza - il YYYYY in quanto,
alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’evento mortale non si
sarebbe verificato se lo stesso avesse tenuto una condotta prudente di guida –
marciando ad una velocità molto più moderata e prestando maggiore attenzione
alla guida - che gli avrebbe consentito di compiere una non negligente ed
imperita manovra di emergenza in conseguenza della quale – per evidente nesso di
causalità materiale - si è verificato l’evento lesivo.
Al
riguardo va ricordato il consolidatissimo indirizzo della Suprema Corte, secondo
cui il conducente deve mantenere una velocità adeguata alle circostanze concrete
e, in ogni caso, idonea a consentire il controllo del mezzo anche con
riferimento a condotte imprudenti altrui e di essere in grado, se necessario, di
fermarsi immediatamente senza mettere in pericolo l’altrui incolumità (cfr., ex
plurimis, CASS. 19/6/1987, Chini). Nel caso in esame la velocità del YYYYY, come
già detto, non era assolutamente adeguata alle ricordate circostanze e tale
eccesso di velocità –oltre ad una guida presumibilmente non attenta- non ha
consentito di adottare una efficace e diligente manovra di emergenza.
Al riguardo va ricordato il condiviso indirizzo della Suprema Corte secondo cui
l’obbligo di attivarsi con efficaci manovre di emergenza esiste anche quando il
pericolo sia stato determinato da altri (cfr. CASS. 8/1/1982, Corinti). In ogni
caso tale obbligo opera quando, come nella specie, la situazione di pericolo sia
stata determinata anche dalla condotta colposa – velocità inadeguata -
dell’agente (cfr., tra le altre, CASS. 20/10/1981, De Doma). Nel caso in esame
la manovra di emergenza vi è stata, ma è stata talmente imperita e negligente da
essere stata la causa immediata dell’evento, evento che non si sarebbe
verificato se il YYYYY non avesse sterzato in modo scomposto verso il
“precipizio” e ciò anche nel caso in cui si fosse limitato a fermare la marcia
del mezzo, atteso che in tale ipotesi l’impatto –anche in considerazione della
contestuale manovra del XXXXX - non avrebbe avuto simili effetti devastanti.
La
colpa degli imputati – così come graduata - appare così del tutto evidente.
Per completezza si evidenzia che il fatto che siano stati accertati a carico
degli imputati (ed in particolare del XXXXX) profili di colpa ulteriori rispetto
a quelli contestati nell’imputazione non comporta assolutamente violazione del
principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza
ex art. 521 c.p.p..
Ci si limita qui a richiamare il consolidatissimo e condivisibile insegnamento
della Suprema Corte, secondo cui “nei procedimenti per reati colposi, la
sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure
specifica, al profilo di colpa originariamente contestato non vale a realizzare
diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo della contestazione
suppletiva di cui all’art. 516 c.p.p. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza
di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza
ai sensi dell’art. 521” (cfr., ex plurimis, CASS. Sez. I, 15/2/1997 n.
11538).
Va quindi affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato
di cui al capo A).
Passando ad affrontare le problematiche relative al trattamento sanzionatorio si
ritiene che al YYYYY possano essere concesse le attenuanti generiche equivalenti
alla contestata aggravante. Valutati i parametri di cui all’ art. 133 c.p., equa
appare la pena di mesi otto di reclusione.
Una pena ben più elevata va irrogata al XXXXX il quale, oltre ad aver tenuto una
condotta di guida gravemente colposa denotante il sostanziale disinteresse per
il pericolo di danno ad altri, ha sostenuto tesi palesemente smentite dalle
risultanze probatorie e smentito, con argomentazioni che offendono il comune
buon senso, le originarie dichiarazioni rese ex art. 350 co. 7 c.p.p..
Con il che, tra l’altro non mostrando alcun segno di resipiscenza (nel senso che
tale espressione può avere con riferimento a delitti colposi) rispetto alla
gravissima condotta che ha cagionato la morte di una giovane studentessa la cui
una “colpa” è stata quella di trovarsi all’interno dell’autobus di cui
all’imputazione: il che sottende una mancata – preoccupante - rappresentazione e
consapevolezza della propria negligenza, imprudenza ed imperizia con riferimento
al fatto in questione (di cui si è rimarcata la gravità).
Si ritiene pertanto, valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p., che debba
considerarsi congrua la pena di anni due e mesi dieci di reclusione.
Segue,
per legge, la condanna degli imputati, in solido, al pagamento delle spese
processuali.
A norma del 2° comma dell’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 va disposta nei
confronti degli imputati la sospensione della patente di guida per le durate-
ritenute congrue, con riferimento ai rispettivi gradi di responsabilità- di cui
al dispositivo.
Sussistono (solo) per il YYYYY le condizioni per la concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena in quanto si ritiene che - per effetto
della presente condanna - lo stesso si sforzerà di tenere una più attenta
condotta di guida.
Gli
imputati, infine, vanno condannati, in solido (ex art. 2055 c.c.) al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata
sede – così come richiesto dalle stesse parti civili - e al rimborso delle spese
processuali sostenute dalle stesse parti civili, che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Visti
gli artt. 533,535 c.p.p. dichiara XXXXXXX e YYYYYY colpevoli del reato loro
rispettivamente ascritto sub capo A) e concesse al solo YYYYYY le attenuanti
generiche, da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, condanna il
XXXXXX alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione e il YYYYYY alla
pena di mesi otto di reclusione e, in solido, al pagamento delle spese
processuali. Pena sospesa per il solo YYYYY.
Dispone la sospensione della patente di guida nei confronti di entrambi gli
imputati per una durata che determina in mesi tre per il YYYYY e in anni uno per
il XXXXX.
Accertato che nella causazione dell’evento la responsabilità del XXXXXX va
quantificata nell’80% e quella del YYYYYY nel 20%, condanna gli imputati, in
solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da
liquidarsi in separata sede e al rimborso delle spese di costituzione ed
assistenza dalle stesse parti civili sostenute che liquida, a favore delle parti
civili ....., per l’intero, in complessivi €. 8.000,00 e per le parti civili
.........., per l’intero, in complessivi €. 8.000,00.
Visto l’art. 530 co. 2 c.p.p. assolve il YYYYY dal reato di cui al capo B)
perché il fatto non sussiste.
Fermo, il 14 gennaio 2004
IL GIUDICE
|