NESSO
DI CAUSALITA'
T R I B
U N A L E D I
F E R M O
SENTENZA
(art.544 e segg. c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE DI FERMO - SEZ. PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DEL
GIUDICE
DR. GIUSEPPE LUIGI FANULI
Alla pubblica udienza del 25/3/2002 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei
confronti di:
XXXXX n. a ............. il ..........., ivi res. via .........
-LIBERA
PRESENTE-
Avv.
C.S. Mennoia e L. Frascari del Foro di Fermo, di fiducia
IMPUTATA
Del
delitto p. e p. dall’art. 589 c.p. perché, alle ore 20,25 del 19/6/1999, in
centro urbano del Comune di Montegranaro, immettendosi alla guida
dell’autovettura Fiat Uno tg. XXXXX proveniente dalla via Umbria sul viale
Zaccagnini (l’incrocio è segnalato da STOP con obbligo di dare la precedenza
prima di inoltrarsi nell’area di intersezione) con direzione di marcia
centro-periferia e tagliando quindi la strada al motociclista YYYYY, che
percorreva alla guida della moto Guzzi 1000 tg. ...... il viale Zaccagnini con
medesimo senso di marcia, causandone la caduta e l’impatto del conducente a
terra – cagionava per colpa la morte del YYYYY; morte che sopravveniva il
successivo 13/8/1999 in conseguenza delle gravi lesioni (fratture diastasate
dell’arco posteriore della 3°, 4°, 6°, 7° e 9° costa; frattura dell’arco
posteriore medio della 5° e 8° costa; frattura scomposta poliframmentaria del
terzo medio della clavicola destra) riportate nell’occorso per la protratta
immobilità post traumatica e conseguente insorgenza di processo flebo trombotico
all’arto inferiore destro, fonte dell’embolia polmonare manifestatosi mortale il
giorno 13 agosto 1999. Specificandosi la colpa in imprudenza generica e
violazione di specifiche norme sulla disciplina della circolazione stradale
(art. 140 e 145 co. 5 Codice della Strada).
In Montegranaro il 19 giugno 1999
Con la partecipazione delle Parti Civili:
1) ........... ved. YYYYY
Avv. Giammario Grifi, sostituito dall’Avv. Massimiliano Cingolani del Foro di
Macerata
2) ..........., in proprio e quale erede di YYYYY
Avv. Stefano Diamanti del Foro di Fermo
CONCLUSIONI
Il
Pubblico Ministero ha concluso per la condanna dell’imputata alla pena di mesi
otto di reclusione, con i benefici di legge
L’Avv.
Cingolani e l’Avv. Diamanti, per le parti civili, hanno concluso come da
separati atti depositati unitamente alle note spese allegate al verbale
d’udienza
L’Avv.
Mennoia per l’imputata, ha concluso, in via principale, per l’assoluzione della
stessa per non aver commesso il fatto; in via subordinata per la derubricazione
del delitto contestato in quello di cui all’art. 590 c.p. e conseguente
pronunzia di n.d.p. per mancanza di querela
FATTO E
DIRITTO
Il
G.U.P. in sede disponeva il rinvio al giudizio di questo Tribunale di XXXXX, per
rispondere del reato segnato in rubrica.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale – nel corso della quale veniva escussi
i testi indicati nelle liste, esaminata l’imputata e disposta perizia ai fini
della ricostruzione della dinamica del sinistro - P.M., Difensori delle parti
civili e Difesa dell’imputato formulavano le rispettive conclusioni, come sopra
indicate.
L’istruttoria dibattimentale è stata “appesantita” da tutta una serie di
questioni irrilevanti (con riferimento, ad esempio, all’esistenza o meno di
“segni” sulla moto del povero YYYYY) e di deposizioni testimoniali irrilevanti
e, in alcuni casi “sospette” (vedasi, ad esempio, alcune deposizioni di testi a
discarico-prossimi congiunti dell’imputata, che, in questa sede, hanno
inattendibilmente “ricordato” ciò che neanche in sede di indagini avevano
riferito).
La
dinamica del sinistro può essere agevolmente ed in modo attendibile ed oggettivo
ricostruita alla luce della deposizione del teste oculare ....., della cui
attendibilità non si ha motivo di dubitare, degli accertamenti e rilievi operati
dai Carabinieri e dall’esemplare perizia tecnica del perito Walter Ciuti.
Quest’ultimo ha ricostruito su dati obiettivi e sulle emergenze dibattimentali
il fatto, ha risposto con coerenza, con grandissima professionalità e in modo
certo a tutte le domande e ha evidenziato l’infondatezza di tutte le obiezioni
sollevate in merito al suo modus operandi dalla Difesa.
Alla luce delle predette risultanze deve concludersi, con il perito, con
assoluta certezza, che “nella ‘forzata’ immissione operata dal conducente
Fiat Uno tg. ...... XXXXX risiede tutta l’efficienza causale dell’incidente in
oggetto”.
Come puntualmente osservato dal perito, anche a voler escludere che tra i due
veicoli protagonisti del sinistro vi sia stato un contatto, è evidente che
l’evento lesivo subito dalla vittima è stato causato in via esclusiva dalla
condotta di guida gravemente negligente ed imperita dell’imputata che, pur
potendo ben avvistare alla sua destra il sopraggiungere del ciclomotore condotto
dal YYYYY, violava il segnale di Stop e ometteva di concedere la precedenza a
quest’ultimo (il tutto in violazione dell’art. 145 del Cod.Strad.): con tale
imprudente manovra di immissione causava una turbativa tale da provocare, con o
senza contatto fisico tra i due veicoli, la perdita di equilibrio e la
conseguente caduta del motociclo e del conducente.
E’
pertanto pienamente provata la grave condotta colposa contestata alla imputata,
quale causa dell’evento lesivo riportato nell’occasione dal YYYYY.
Si
tratta ora di verificare l’esistenza del nesso di causalità tra l’originario
evento lesivo e l’evento mortale, verificatosi a distanza di poco meno di due
mesi dall’incidente.
Sul punto le dichiarazioni dell’esimio prof. Tagliabracci non lasciano adito a
dubbi di sorta.
Il Tagliabracci, consulente medico-legale nominato in sede di indagini
preliminari ha chiarito inequivocabilmente che il processo tromboflebitico che è
stato causa dell’embolia polmonare che ha cagionato il decesso del YYYYY ha
tratto origine dall’immobilizzazione e dallo stress causati entrambi dal
sinistro stradale, il quale, quindi, si è posto come causa efficiente (a’ sensi
degli artt. 40 e 41 c.p.) dell’evento mortale.
Lo stesso consulente ha escluso, con incontestabili argomentazioni, che la
decisione del XXXX di scegliere la terapia domiciliare abbia potuto inserirsi
nella successione degli eventi interrompendo il nesso di causalità o ponendosi
come concausa dell’evento.
Né ha avuto successo il pur abile tentativo della Difesa di individuare condotte
abnormi, eccezionali, straordinarie della vittima, tale da “interrompere”, ex
art. 41 co. 2 c.p., l’evidenziato nesso di causalità.
Va
quindi affermata la penale responsabilità dell’imputata, in ordine al reato
ascrittole.
Quanto ai profili connessi al trattamento sanzionatorio vanno riconosciute alla
XXXXX, incensurata e di giovane età, le attenuanti generiche, da ritenersi
prevalenti sulla contestata aggravante.
Valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p. stimasi equa la pena di mesi otto
di reclusione (P.B.: Anni 1 R., ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.).
Sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Segue, per legge, la condanna dell’imputata al pagamento delle spese
processuali.
A norma del 2° comma dell’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 va disposta nei
confronti dell’imputata la sospensione della patente di guida per la durata,
ritenuta congrua, di anni uno.
L’imputata va, infine, condannata al risarcimento dei danni in favore delle
parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese
processuali sostenute dalle stesse parti civili, che si liquidano come in
dispositivo.
Si ritengono sussistenti le condizioni per la concessione alla parte civile
......, coniuge superstite del YYYYY di una provvisionale provvisoriamente
esecutiva, ex art. 539 co. 2 c.p.p. pari a 50.000,00 euro, in considerazione
dell’evidente, grave danno patito dalla stessa a seguito della perdita del
coniuge. Entro detto limite il danno appare ampiamente provato, solo a tener
presente il danno morale.
Alla parte civile ......, sorella della vittima può essere assegnata una
provvisionale di 10.000,00.
Va infine disposta la trasmissione degli atti al P.M. in sede per valutare la
penale rilevanza delle deposizioni dei ricordati testi a discarico.
P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Visti
gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara XXXXXX colpevole del reato ascrittole e in
concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante la
condanna alla pena di mesi otto di reclusione e al pagamento delle spese
processuali. Pena sospesa. Patente di guida sospesa per anni uno.
Visti gli artt. 539, 540, 541 c.p.p. condanna l’imputata al risarcimento dei
danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, assegnando
alla parte civile ...... una provvisionale provvisoriamente esecutiva di
50.000,00 euro e alla parte civile ....... una provvisionale provvisoriamente
esecutiva di 10.000,00 euro. Condanna l’imputata al rimborso delle spese di
costituzione ed assistenza dalle stesse parti civili sostenute, che liquida in
complessivi 5.200,00 euro per ognuna, di cui 200 euro per spese vive. Atti al
P.M. per quanto di eventuale competenza.
Fermo, il 25 marzo 2002
IL GIUDICE
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