Legislazione comunitaria in vigore

 Documento 396L0079

Atti modificati:
370L0156 (Modifica)

396L0079  
Direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 PAG. 0007 - 0050
Modifiche successive:
Modificato da 399L0098 (GU L 009 13.01.2000 pag.14)

Testo:

DIRETTIVA 96/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),
considerando che l'armonizzazione totale delle prescrizioni tecniche per i veicoli a motore è necessaria per assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
considerando che, allo scopo di ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali in Europa, è necessario emanare disposizioni legislative onde migliorare, per quanto possibile, la protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale; che la presente direttiva stabilisce le prescrizioni di prova per l'urto frontale, compresi i criteri biomeccanici, onde garantire un elevato livello di protezione in caso di urto frontale;
considerando che lo scopo della presente direttiva è di introdurre prescrizioni basate sui risultati delle ricerche condotte dal Comitato europeo per i veicoli sperimentali, in modo da stabilire criteri di prova meglio adeguati alla realtà degli attuali incidenti stradali;
considerando che i costruttori dei veicoli necessitano di un lasso di tempo sufficiente per mettere in atto criteri di prova accettabili;
considerando che, al fine di evitare la duplicazione di talune norme, è necessario esonerare i veicoli conformi alle prescrizioni della presente direttiva dall'obbligo di osservare le prescrizioni, ormai superate, di un'altra direttiva per quanto riguarda il comportamento del volante e della colonna dello sterzo in caso di urto;
considerando che la presente direttiva è una delle direttive particolari da rispettare per garantire la conformità dei veicoli alle prescrizioni della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;
considerando che il procedimento per determinare il punto di riferimento del sedile dei veicoli a motore figura nell'allegato III della direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (5); che di conseguenza non è necessario riprenderlo nella presente direttiva; che la presente direttiva deve fare riferimento alla direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (6); che si fa riferimento al Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti d'America (7),
 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva, vale la definizione di «veicolo» di cui all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2
1. Gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo
per motivi riguardanti la protezione degli occupanti dei veicoli in caso di urto frontale, se detto veicolo è conforme ai requisiti della presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1998 gli Stati membri:
- non possono più rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/156/CEE,
- possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo,
salvo il caso in cui il veicolo soddisfi i requisiti della presente direttiva.
3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 1998 a norma della direttiva 74/297/CEE e delle estensioni successive di omologazioni di veicoli.
4. Si considera che i veicoli omologati secondo le disposizioni della presente direttiva sono conformi ai requisiti di cui all'allegato I, punto 5.1 della direttiva 74/297/CEE.
5. A decorrere dal 1° ottobre 2003, gli Stati membri
- cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva, e
- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE
qualora le disposizioni della presente direttiva, compresi i punti 3.2.1.2 e 3.2.1.3 dell'allegato II, non siano rispettate.

Articolo 3
All'allegato IV della direttiva 70/156/CEE, alla parte I, la tabella è completata come segue:
>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4
Nell'ambito dell'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico la Commissione:
a) procede ad una revisione della direttiva nei due anni successivi alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per aumentare la velocità di prova e includere i veicoli della categoria N1. La revisione sarà basata, tra l'altro, su dati nel campo degli studi effettuati sugli incidenti, risultati di prove effettuate in scala reale tra autovetture, considerazioni sul rapporto costi/benefici e, in particolare, le attuali esigenze in fatto di prestazioni (biomeccaniche e geometriche) nonché i nuovi requisiti relativi alla penetrazione del pavimento. La revisione riguarda l'esame dei vantaggi potenziali in termini di protezione degli occupanti, la fattibilità industriale di una prova a velocità superiore e la possibilità di estendere il campo di applicazione della direttiva ai veicoli della categoria N1. La Commissione elaborerà una relazione che sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale revisione;
b) riesamina, entro la fine del 1996, e, se del caso, modifica l'appendice 7 dell'allegato II in modo da considerare le prove di valutazione della caviglia del manichino Hybrid III, ivi comprese le prove sui veicoli;
c) riesamina entro la fine del 1997, e, se del caso, modifica i valori limite per le lesioni del collo (previste ai punti 3.2.1.2 e 3.2.1.3 dell'allegato II) in funzione dei valori registrati nel corso delle prove di omologazione e dei dati degli studi sugli incidenti e dati delle ricerche biomediche;
d) procede altresì, entro la fine del 1997, alle necessarie modifiche delle direttive particolari, in modo da garantire la compatibilità delle procedure di omologazione ed estensione con quelle della presente direttiva.

Articolo 5
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i risultati delle prove di omologazione effettuate dalle autorità competenti siano resi pubblici.

Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HÄNSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
I. YATES

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1).
(2) GU n. C 396 del 31. 12. 1994, pag. 34.
(3) GU n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 21.
(4) Parere del Parlamento europeo del 12 luglio 1995 (GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 50), posizione comune del Consiglio del 28 maggio 1996 (GU n. C 219 del 27. 7. 1996, pag. 22) e decisione del Parlamento europeo del 19 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 149). Decisione del Consiglio del 25 ottobre 1996.
(5) GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 20).
(6) GU n. L 165 del 20. 6. 1974, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/662/CEE della Commissione (GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 1).
(7) United States of America Code of Federal Regulations, Titolo 49, capitolo V, parte 572.



ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE
1.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, le domande di omologazione CE di un tipo di veicolo, per quanto riguarda la protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale, devono essere presentate dal costruttore.
1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.
1.4. Il costruttore ha il diritto di presentare eventuali dati e risultati delle prove svolte che consentano di stabilire con sufficiente sicurezza che è possibile soddisfare i requisiti previsti.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE
2.1. Se sono soddisfatti i requisiti applicabili, l'omologazione CE è rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 ed eventualmente dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
2.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato è attribuito un numero di omologazione in base all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.
2.4. In caso di dubbio, quando si verifica la conformità del veicolo ai requisiti della presente direttiva, si tengono in debito conto gli eventuali dati o risultati delle prove forniti dal costruttore che possano essere utili per convalidare la prova di omologazione effettuata dall'autorità preposta all'omologazione.

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI
3.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applica l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.
3.2. Le modifiche del veicolo che incidono sulla forma generale della sua struttura e/o comportano un aumento della massa superiore all'8 % e che, secondo il servizio tecnico potrebbero avere notevoli ripercussioni sui risultati delle prove, implicano la ripetizione della prova descritta nell'appendice 1 dell'allegato II.
3.3. Se le modifiche riguardano unicamente le finiture interne, la differenza della massa non supera l'8 % e il numero dei sedili anteriori inizialmente previsti per il veicolo non è cambiato, si effettuano le seguenti prove:
3.3.1. la prova semplificata descritta nell'appendice 4 dell'allegato II, e/o
3.3.2. una prova parziale, definita dal servizio tecnico in funzione delle modifiche effettuate.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
4.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione devono essere presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.



ALLEGATO II

REQUISITI TECNICI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1. La presente direttiva si applica ai veicoli a motore della categoria M1 la cui massa massima autorizzata non è superiore a 2,5 t, ad eccezione dei veicoli costruiti in più fasi e prodotti in quantitativi non superiori a quelli fissati per le piccole serie. I veicoli più pesanti e i veicoli costruiti in più fasi possono essere omologati su richiesta del costruttore.

2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva si intende per:
2.1. «sistema di protezione»: i dispositivi o le finiture interne destinati a trattenere gli occupanti e ad assicurare la conformità con le prescrizioni stabilite al punto 3 che segue;
2.2. «tipo di sistema di protezione»: una categoria di dispositivi di protezione che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:
- la tecnologia;
- la geometria;
- i materiali;
2.3. «larghezza del veicolo»: la distanza tra due piani paralleli al piano mediano longitudinale del veicolo, che toccano il veicolo da ambedue le parti di quest'ultimo piano, escludendo gli specchi laterali, le luci di posizione laterali, le valvole di pressione dell'aria, gli indicatori di direzione, le luci di posizione, i parafanghi flessibili e la zona bassa del fianco del pneumatico immediatamente sopra il punto di contatto a terra;
2.4. «sovrapposizione»: la percentuale della larghezza del veicolo direttamente allineata con la parte anteriore della barriera;
2.5. «parte anteriore deformabile della barriera»: una parte da sottoporre all'urto montata sul lato anteriore di un blocco rigido;
2.6. «tipo di veicolo»: una categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:
2.6.1. la lunghezza e la larghezza del veicolo, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva;
2.6.2. la struttura, le dimensioni, le linee e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al piano trasversale che passa per il punto «R» del sedile del conducente, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva;
2.6.3. le linee e le dimensioni interne dell'abitacolo e il tipo di sistema di protezione, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva;
2.6.4. la posizione (anteriore, posteriore o centrale) e l'orientamento (trasversale o longitudinale) del motore;
2.6.5. la massa, nella misura in cui incide negativamente sui risultati della prova d'urto prescritto dalla presente direttiva;
2.6.6. le finiture interne o gli accessori opzionali forniti dal costruttore, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva;
2.7. «abitacolo»: lo spazio destinato agli occupanti e compreso tra il tetto, il pavimento, le pareti laterali, le porte, i vetri esterni, la paratia anteriore e il piano della paratia posteriore oppure il piano di appoggio dello schienale dei sedili posteriori;
2.8. «punto R»: il punto di riferimento indicato dal costruttore per ciascun sedile in relazione alla struttura del veicolo;
2.9. «punto H»: il punto di riferimento determinato per ciascun sedile dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione;
2.10. «massa del veicolo a vuoto»: la massa del veicolo in ordine di marcia, senza occupanti né carico, ma completo di carburante, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se questi ultimi fanno parte dell'attrezzatura fornita normalmente dal costruttore del veicolo);
2.11. «airbag»: dispositivo installato per completare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta nei veicoli a motore, cioè i sistemi che in caso di urto grave del veicolo dispiegano automaticamente una struttura flessibile destinata a limitare, mediante compressione del gas in essa contenuto, la gravità dei contatti di una o più parti del corpo di un occupante del veicolo con l'interno dell'abitacolo.

3. REQUISITI
3.1. Requisiti generali validi per tutte le prove
3.1.1. Il punto «H» di ciascun sedile è determinato in base alla procedura descritta all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.
3.2. Specifiche
3.2.1. I criteri di prestazione registrati in conformità con l'appendice 5 nei manichini collocati sui sedili anteriori laterali devono soddisfare le seguenti condizioni:
3.2.1.1. il criterio di prestazione della testa (HPC) non deve superare 1 000 e l'accelerazione risultante della testa non deve superare 80 g per più di 3 millisecondi. Quest'ultimo criterio corrisponde ad un calcolo cumulativo che esclude il movimento di rimbalzo della testa;
3.2.1.2. i criteri di lesione del collo (NIC) non devono superare i valori indicati nelle figure 1 e 2 del presente allegato (1);
3.2.1.3. il momento flettente del collo intorno all'asse y non deve superare 57 Nm in estensione (2);
3.2.1.4. il criterio di schiacciamento del torace (TCC) non deve superare 50 mm;
3.2.1.5. il criterio di viscosità (V*C) del torace non deve superare 1,0 m/s;
3.2.1.6. il criterio di forza sul femore (FFC) non deve superare il criterio di prestazione forza-tempo di cui alla figura 3;
3.2.1.7. il criterio di forza di compressione sulla tibia (TCFC) non deve superare 8 kN;
3.2.1.8. l'indice della tibia (TI), misurato al vertice e alla base di ciascuna tibia, non deve superare 1,3 in nessuna posizione;
3.2.1.9. lo scorrimento della rotula non deve superare 15 mm;
3.2.2. lo spostamento residuo del volante, misurato al centro del vertice della colonna dello sterzo, non deve superare 80 mm in direzione verticale né 100 mm in direzione orizzontale verso il retro;
3.2.3. durante la prova le porte non devono aprirsi;
3.2.4. durante la prova, i sistemi di bloccaggio delle porte anteriori non devono bloccarsi;
3.2.5. dopo l'urto, deve essere possibile senza l'uso di attrezzi, ad eccezione degli attrezzi necessari al mantenimento del o dei manichini nella posizione adeguata:
3.2.5.1. aprire almeno una porta, se esiste, per ciascuna fila di sedili e, nel caso non vi sia la porta, spostare i sedili o reclinare gli schienali nella misura necessaria per evacuare tutti gli occupanti; ciò si applica tuttavia unicamente ai veicoli dotati di tetto rigido;
3.2.5.2. liberare i manichini dal sistema di ritenuta che, quando è bloccato, deve potersi aprire esercitando una pressione massima di 60 N sul centro del pulsante di apertura;
3.2.5.3. estrarre i manichini dal veicolo senza procedere a regolazione del sedile;
3.2.6. nel caso di un veicolo alimentato con carburante liquido, è consentita unicamente una leggera perdita di liquido da tutto il circuito del carburante all'atto dell'urto o dopo l'urto. Se dopo l'urto la perdita di carburante liquido da una parte qualsiasi del circuito del carburante continua, essa non deve superare 5 × 10-4 kg/s. Se il carburante si mescola con liquidi provenienti da altri sistemi e se i vari liquidi non possono essere facilmente separati e individuati, si deve tener conto di tutti i liquidi raccolti per valutare l'entità della perdita.

Figura 1 Criterio di trazione sul collo
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Figura 2 Criterio di forza trasversale sul collo
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Figura 3 Criterio di forza sul femore
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
(1) Fino alla data indicata nell'articolo 2, paragrafo 2, i valori indicati per il collo non costituiranno un criterio determinante per l'omologazione. I risultati ottenuti saranno iscritti nel verbale di prova e registrati dall'autorità preposta all'omologazione. Dopo tale data i valori indicati in questo punto costituiranno criteri determinanti per l'omologazione, a meno che o fintantoché altri valori non siano adottati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 4, lettera c).

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