Legislazione comunitaria in vigore
Documento 396L0079
Atti modificati: 370L0156
(Modifica)
396L0079 Direttiva 96/79/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla
protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e
che modifica la direttiva 70/156/CEE Gazzetta ufficiale n. L 018
del 21/01/1997 PAG. 0007 - 0050 Modifiche
successive: Modificato da 399L0098
(GU L 009 13.01.2000 pag.14)
Testo:
DIRETTIVA 96/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei
veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva
70/156/CEE IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A, vista la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo
4, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del
Comitato economico e sociale (3), deliberando secondo la procedura di
cui all'articolo 189 B del trattato (4), considerando che
l'armonizzazione totale delle prescrizioni tecniche per i veicoli a motore
è necessaria per assicurare il buon funzionamento del mercato
interno; considerando che, allo scopo di ridurre il numero delle
vittime degli incidenti stradali in Europa, è necessario emanare
disposizioni legislative onde migliorare, per quanto possibile, la
protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale;
che la presente direttiva stabilisce le prescrizioni di prova per l'urto
frontale, compresi i criteri biomeccanici, onde garantire un elevato
livello di protezione in caso di urto frontale; considerando che lo
scopo della presente direttiva è di introdurre prescrizioni basate sui
risultati delle ricerche condotte dal Comitato europeo per i veicoli
sperimentali, in modo da stabilire criteri di prova meglio adeguati alla
realtà degli attuali incidenti stradali; considerando che i costruttori
dei veicoli necessitano di un lasso di tempo sufficiente per mettere in
atto criteri di prova accettabili; considerando che, al fine di evitare
la duplicazione di talune norme, è necessario esonerare i veicoli conformi
alle prescrizioni della presente direttiva dall'obbligo di osservare le
prescrizioni, ormai superate, di un'altra direttiva per quanto riguarda il
comportamento del volante e della colonna dello sterzo in caso di
urto; considerando che la presente direttiva è una delle direttive
particolari da rispettare per garantire la conformità dei veicoli alle
prescrizioni della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva
70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva
70/156/CEE relative a sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei
veicoli si applicano alla presente direttiva; considerando che il
procedimento per determinare il punto di riferimento del sedile dei
veicoli a motore figura nell'allegato III della direttiva 77/649/CEE del
Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei
veicoli a motore (5); che di conseguenza non è necessario riprenderlo
nella presente direttiva; che la presente direttiva deve fare riferimento
alla direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di
guida in caso di urto) (6); che si fa riferimento al Codice dei
regolamenti federali degli Stati Uniti d'America (7), HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai fini della presente
direttiva, vale la definizione di «veicolo» di cui all'articolo 2 della
direttiva 70/156/CEE.
Articolo 2 1. Gli Stati membri non
possono: - rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o
l'omologazione nazionale; - rifiutare l'immatricolazione o vietare la
vendita o la messa in circolazione di un veicolo per motivi riguardanti
la protezione degli occupanti dei veicoli in caso di urto frontale, se
detto veicolo è conforme ai requisiti della presente direttiva. 2. A
decorrere dal 1° ottobre 1998 gli Stati membri: - non possono più
rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a norma dell'articolo 4
della direttiva 70/156/CEE, - possono rifiutare l'omologazione
nazionale di un tipo di veicolo, salvo il caso in cui il veicolo
soddisfi i requisiti della presente direttiva. 3. Il paragrafo 2 non si
applica ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 1998 a
norma della direttiva 74/297/CEE e delle estensioni successive di
omologazioni di veicoli. 4. Si considera che i veicoli omologati
secondo le disposizioni della presente direttiva sono conformi ai
requisiti di cui all'allegato I, punto 5.1 della direttiva
74/297/CEE. 5. A decorrere dal 1° ottobre 2003, gli Stati membri -
cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano
i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva, e -
possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita o la messa in
circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato
di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE qualora le
disposizioni della presente direttiva, compresi i punti 3.2.1.2 e 3.2.1.3
dell'allegato II, non siano rispettate.
Articolo 3 All'allegato
IV della direttiva 70/156/CEE, alla parte I, la tabella è completata come
segue: >SPAZIO PER TABELLA>
Articolo 4 Nell'ambito
dell'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico la
Commissione: a) procede ad una revisione della direttiva nei due anni
successivi alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per aumentare la
velocità di prova e includere i veicoli della categoria N1. La revisione
sarà basata, tra l'altro, su dati nel campo degli studi effettuati sugli
incidenti, risultati di prove effettuate in scala reale tra autovetture,
considerazioni sul rapporto costi/benefici e, in particolare, le attuali
esigenze in fatto di prestazioni (biomeccaniche e geometriche) nonché i
nuovi requisiti relativi alla penetrazione del pavimento. La revisione
riguarda l'esame dei vantaggi potenziali in termini di protezione degli
occupanti, la fattibilità industriale di una prova a velocità superiore e
la possibilità di estendere il campo di applicazione della direttiva ai
veicoli della categoria N1. La Commissione elaborerà una relazione che
sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale
revisione; b) riesamina, entro la fine del 1996, e, se del caso,
modifica l'appendice 7 dell'allegato II in modo da considerare le prove di
valutazione della caviglia del manichino Hybrid III, ivi comprese le prove
sui veicoli; c) riesamina entro la fine del 1997, e, se del caso,
modifica i valori limite per le lesioni del collo (previste ai punti
3.2.1.2 e 3.2.1.3 dell'allegato II) in funzione dei valori registrati nel
corso delle prove di omologazione e dei dati degli studi sugli incidenti e
dati delle ricerche biomediche; d) procede altresì, entro la fine del
1997, alle necessarie modifiche delle direttive particolari, in modo da
garantire la compatibilità delle procedure di omologazione ed estensione
con quelle della presente direttiva.
Articolo 5 1. Gli Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il
1° ottobre 1996. Essi ne informano immediatamente la
Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva. 3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i
risultati delle prove di omologazione effettuate dalle autorità competenti
siano resi pubblici.
Articolo 6 La presente direttiva entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 7 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Bruxelles, addì 16 dicembre 1996. Per il Parlamento europeo Il
Presidente K. HÄNSCH Per il Consiglio Il Presidente I.
YATES
(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (GU n. L 266 dell'8.
11. 1995, pag. 1). (2) GU n. C 396 del 31. 12. 1994, pag. 34. (3) GU
n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 21. (4) Parere del Parlamento europeo
del 12 luglio 1995 (GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 50), posizione
comune del Consiglio del 28 maggio 1996 (GU n. C 219 del 27. 7. 1996, pag.
22) e decisione del Parlamento europeo del 19 settembre 1996 (GU n. C 320
del 28. 10. 1996, pag. 149). Decisione del Consiglio del 25 ottobre
1996. (5) GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (GU n. L 341 del 6.
12. 1990, pag. 20). (6) GU n. L 165 del 20. 6. 1974, pag. 16. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 91/662/CEE della Commissione (GU n. L
366 del 31. 12. 1991, pag. 1). (7) United States of America Code of
Federal Regulations, Titolo 49, capitolo V, parte
572.
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER
L'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO
1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE
1.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE,
le domande di omologazione CE di un tipo di veicolo, per quanto riguarda
la protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto
frontale, devono essere presentate dal costruttore. 1.2. Il modello
della scheda informativa figura nell'appendice 1. 1.3. Al servizio
tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un
veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. 1.4. Il
costruttore ha il diritto di presentare eventuali dati e risultati delle
prove svolte che consentano di stabilire con sufficiente sicurezza che è
possibile soddisfare i requisiti previsti.
2. RILASCIO
DELL'OMOLOGAZIONE CE 2.1. Se sono soddisfatti i requisiti applicabili,
l'omologazione CE è rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 ed
eventualmente dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva
70/156/CEE. 2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura
nell'appendice 2. 2.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato è attribuito
un numero di omologazione in base all'allegato VII della direttiva
70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un
altro tipo di veicolo. 2.4. In caso di dubbio, quando si verifica la
conformità del veicolo ai requisiti della presente direttiva, si tengono
in debito conto gli eventuali dati o risultati delle prove forniti dal
costruttore che possano essere utili per convalidare la prova di
omologazione effettuata dall'autorità preposta all'omologazione.
3.
MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 3.1. In caso di modifica del
tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applica
l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 3.2. Le modifiche del veicolo
che incidono sulla forma generale della sua struttura e/o comportano un
aumento della massa superiore all'8 % e che, secondo il servizio tecnico
potrebbero avere notevoli ripercussioni sui risultati delle prove,
implicano la ripetizione della prova descritta nell'appendice 1
dell'allegato II. 3.3. Se le modifiche riguardano unicamente le
finiture interne, la differenza della massa non supera l'8 % e il numero
dei sedili anteriori inizialmente previsti per il veicolo non è cambiato,
si effettuano le seguenti prove: 3.3.1. la prova semplificata descritta
nell'appendice 4 dell'allegato II, e/o 3.3.2. una prova parziale,
definita dal servizio tecnico in funzione delle modifiche
effettuate.
4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 4.1. Di regola, i
provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione devono
essere presi a norma dell'articolo 10 della direttiva
70/156/CEE.
ALLEGATO II
REQUISITI TECNICI
1. CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1. La presente direttiva si applica
ai veicoli a motore della categoria M1 la cui massa massima autorizzata
non è superiore a 2,5 t, ad eccezione dei veicoli costruiti in più fasi e
prodotti in quantitativi non superiori a quelli fissati per le piccole
serie. I veicoli più pesanti e i veicoli costruiti in più fasi possono
essere omologati su richiesta del costruttore.
2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva si intende per: 2.1. «sistema di
protezione»: i dispositivi o le finiture interne destinati a trattenere
gli occupanti e ad assicurare la conformità con le prescrizioni stabilite
al punto 3 che segue; 2.2. «tipo di sistema di protezione»: una
categoria di dispositivi di protezione che non differiscono
sostanzialmente fra loro per quanto riguarda: - la tecnologia; - la
geometria; - i materiali; 2.3. «larghezza del veicolo»: la distanza
tra due piani paralleli al piano mediano longitudinale del veicolo, che
toccano il veicolo da ambedue le parti di quest'ultimo piano, escludendo
gli specchi laterali, le luci di posizione laterali, le valvole di
pressione dell'aria, gli indicatori di direzione, le luci di posizione, i
parafanghi flessibili e la zona bassa del fianco del pneumatico
immediatamente sopra il punto di contatto a terra; 2.4.
«sovrapposizione»: la percentuale della larghezza del veicolo direttamente
allineata con la parte anteriore della barriera; 2.5. «parte anteriore
deformabile della barriera»: una parte da sottoporre all'urto montata sul
lato anteriore di un blocco rigido; 2.6. «tipo di veicolo»: una
categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente tra
loro per quanto riguarda: 2.6.1. la lunghezza e la larghezza del
veicolo, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della
prova d'urto prescritta dalla presente direttiva; 2.6.2. la struttura,
le dimensioni, le linee e i materiali della parte del veicolo situata
anteriormente al piano trasversale che passa per il punto «R» del sedile
del conducente, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati
della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva; 2.6.3. le linee
e le dimensioni interne dell'abitacolo e il tipo di sistema di protezione,
nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova
d'urto prescritta dalla presente direttiva; 2.6.4. la posizione
(anteriore, posteriore o centrale) e l'orientamento (trasversale o
longitudinale) del motore; 2.6.5. la massa, nella misura in cui incide
negativamente sui risultati della prova d'urto prescritto dalla presente
direttiva; 2.6.6. le finiture interne o gli accessori opzionali forniti
dal costruttore, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati
della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva; 2.7.
«abitacolo»: lo spazio destinato agli occupanti e compreso tra il tetto,
il pavimento, le pareti laterali, le porte, i vetri esterni, la paratia
anteriore e il piano della paratia posteriore oppure il piano di appoggio
dello schienale dei sedili posteriori; 2.8. «punto R»: il punto di
riferimento indicato dal costruttore per ciascun sedile in relazione alla
struttura del veicolo; 2.9. «punto H»: il punto di riferimento
determinato per ciascun sedile dal servizio tecnico incaricato delle prove
di omologazione; 2.10. «massa del veicolo a vuoto»: la massa del
veicolo in ordine di marcia, senza occupanti né carico, ma completo di
carburante, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se
questi ultimi fanno parte dell'attrezzatura fornita normalmente dal
costruttore del veicolo); 2.11. «airbag»: dispositivo installato per
completare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta nei veicoli a
motore, cioè i sistemi che in caso di urto grave del veicolo dispiegano
automaticamente una struttura flessibile destinata a limitare, mediante
compressione del gas in essa contenuto, la gravità dei contatti di una o
più parti del corpo di un occupante del veicolo con l'interno
dell'abitacolo.
3. REQUISITI 3.1. Requisiti generali validi per
tutte le prove 3.1.1. Il punto «H» di ciascun sedile è determinato in
base alla procedura descritta all'allegato III della direttiva
77/649/CEE. 3.2. Specifiche 3.2.1. I criteri di prestazione
registrati in conformità con l'appendice 5 nei manichini collocati sui
sedili anteriori laterali devono soddisfare le seguenti
condizioni: 3.2.1.1. il criterio di prestazione della testa (HPC) non
deve superare 1 000 e l'accelerazione risultante della testa non deve
superare 80 g per più di 3 millisecondi. Quest'ultimo criterio corrisponde
ad un calcolo cumulativo che esclude il movimento di rimbalzo della
testa; 3.2.1.2. i criteri di lesione del collo (NIC) non devono
superare i valori indicati nelle figure 1 e 2 del presente allegato
(1); 3.2.1.3. il momento flettente del collo intorno all'asse y non
deve superare 57 Nm in estensione (2); 3.2.1.4. il criterio di
schiacciamento del torace (TCC) non deve superare 50 mm; 3.2.1.5. il
criterio di viscosità (V*C) del torace non deve superare 1,0
m/s; 3.2.1.6. il criterio di forza sul femore (FFC) non deve superare
il criterio di prestazione forza-tempo di cui alla figura 3; 3.2.1.7.
il criterio di forza di compressione sulla tibia (TCFC) non deve superare
8 kN; 3.2.1.8. l'indice della tibia (TI), misurato al vertice e alla
base di ciascuna tibia, non deve superare 1,3 in nessuna
posizione; 3.2.1.9. lo scorrimento della rotula non deve superare 15
mm; 3.2.2. lo spostamento residuo del volante, misurato al centro del
vertice della colonna dello sterzo, non deve superare 80 mm in direzione
verticale né 100 mm in direzione orizzontale verso il retro; 3.2.3.
durante la prova le porte non devono aprirsi; 3.2.4. durante la prova,
i sistemi di bloccaggio delle porte anteriori non devono
bloccarsi; 3.2.5. dopo l'urto, deve essere possibile senza l'uso di
attrezzi, ad eccezione degli attrezzi necessari al mantenimento del o dei
manichini nella posizione adeguata: 3.2.5.1. aprire almeno una porta,
se esiste, per ciascuna fila di sedili e, nel caso non vi sia la porta,
spostare i sedili o reclinare gli schienali nella misura necessaria per
evacuare tutti gli occupanti; ciò si applica tuttavia unicamente ai
veicoli dotati di tetto rigido; 3.2.5.2. liberare i manichini dal
sistema di ritenuta che, quando è bloccato, deve potersi aprire
esercitando una pressione massima di 60 N sul centro del pulsante di
apertura; 3.2.5.3. estrarre i manichini dal veicolo senza procedere a
regolazione del sedile; 3.2.6. nel caso di un veicolo alimentato con
carburante liquido, è consentita unicamente una leggera perdita di liquido
da tutto il circuito del carburante all'atto dell'urto o dopo l'urto. Se
dopo l'urto la perdita di carburante liquido da una parte qualsiasi del
circuito del carburante continua, essa non deve superare 5 × 10-4 kg/s. Se
il carburante si mescola con liquidi provenienti da altri sistemi e se i
vari liquidi non possono essere facilmente separati e individuati, si deve
tener conto di tutti i liquidi raccolti per valutare l'entità della
perdita.
Figura 1 Criterio di trazione sul collo
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
Figura 2 Criterio di forza
trasversale sul collo >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
Figura 3
Criterio di forza sul femore >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> (1)
Fino alla data indicata nell'articolo 2, paragrafo 2, i valori indicati
per il collo non costituiranno un criterio determinante per
l'omologazione. I risultati ottenuti saranno iscritti nel verbale di prova
e registrati dall'autorità preposta all'omologazione. Dopo tale data i
valori indicati in questo punto costituiranno criteri determinanti per
l'omologazione, a meno che o fintantoché altri valori non siano adottati
conformemente alle prescrizioni dell'articolo 4, lettera
c).
Fine del documento
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