Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni
01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni,
al capoverso «art. 187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1 e 8»
1.
All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione
della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione
condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale
e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il
veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore,
salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della
disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi
precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
«b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo
per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»;
c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il
veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere
fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le
normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene
di cui al comma 2, lettera c);
e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna per il
reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a
due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure
previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più
violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il
fatto e' commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino
a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con l'ammenda da euro
1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di
cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».
2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: «ed e' disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni
dell'ultimo periodo del comma 1,».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e'
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente.».
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