TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
CAPO I - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Art. 122 Veicoli a motore
Art. 123 Natanti
Art. 124 Gare e competizioni sportive
Art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
Art. 126 Ufficio centrale italiano
Art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
Art. 128 Massimali di garanzia
Art. 129 Soggetti esclusi dall'assicurazione
CAPO II -
ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 130 Imprese autorizzate
Art. 131
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
Art. 132 Obbligo a contrarre
Art. 133 Formule tariffarie
Art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
Art. 135 Banca dati sinistri
Art. 136
Funzioni del Ministero delle attività produttive
CAPO III - RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 137 Danno patrimoniale
Art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entità
Art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entità
Art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
Art. 142 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
Art. 142-bis Informazioni sulla copertura assicurativa
Art. 142-ter Utenti della strada non motorizzati
CAPO IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE
Art. 143 Denuncia di sinistro
Art. 144 Azione diretta del danneggiato
Art. 145 Proponibilità dell'azione di risarcimento
Art. 146 Diritto di accesso agli atti
Art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
Art. 148 Procedura di risarcimento
Art. 149 Procedura di risarcimento diretto
Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento
diretto
Art. 150 bis Certificato di chiusura inchiesta
CAPO V - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 151 Procedura
Art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 154
Centro di informazione italiano Art. 155 Accesso al
Centro di informazione italiano
CAPO VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÁ PERITALE
Art. 156 Attività peritale
Art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
Art. 158 Requisiti per l'iscrizione
Art. 159
Cancellazione dal ruolo
Art. 160 Reiscrizione
TITOLO XVII - SISTEMI DI
INDENNIZZO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI
DERIVANTI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
Art.
283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 284
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo II - LIQUIDAZIONE DEI
DANNI A CURA DELL'IMPRESA DESIGNATA
Art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
Art.
287 Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per
le vittime della strada
Art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in
giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 290
Prescrizione dell'azione
Art. 291
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 292
Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
Capo III - LIQUIDAZIONE DEI
DANNI A CURA DEL COMMISSARIO DELL'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA
Art. 293
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione
coatta
Art. 294
Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 295
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le
vittime della strada
Capo IV LIQUIDAZIONE DEI
DANNI A CURA DELL’ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO
Art. 296
Organismo di indennizzo italiano
Art. 297 Ambito
di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
Art. 298
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 299
Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 300
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
Art. 301
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
TITOLO XVIII SANZIONI E
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Art. 315
Procedure liquidative
===============================================================================================
Art. 122. (Veicoli a motore)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334. 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 123. (Natanti)
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. 3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore. 4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 124. (Gare e competizioni sportive)
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile. 2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 125. (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri
nonché per i motori amovibili di cui all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle
attività produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la
responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di
responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di
proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di
proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle
attività produttive.
Art. 126. (Ufficio centrale italiano)
1. L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva lo statuto con decreto. 2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3, ed al comma 4, dell’articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144. 3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni. 4. L’Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. 5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. 6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l’Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Art. 127. (Certificato di assicurazione e contrassegno)
1. L'adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo. 3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. 4. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 128. (Massimali di garanzia)
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto
é stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. 2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012. 3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000. 4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al comma 3. 5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la
metà degli ammontari di cui al comma 1.
Art. 129. (Soggetti esclusi dall'assicurazione)
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
CAPO II - ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 130. (Imprese autorizzate)
1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. 2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all’articolo 151. 3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.
Art. 131. (Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto)
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica. 2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione. 2 bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c.
auto, l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore
sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle
imprese per conto di cui opera. L’informazione è affissa nei locali in cui
l’intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al
contraente. 2 ter.
I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di
tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo sconto
complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto. 3. L’ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.
Art. 132. (Obbligo a contrarre)
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per
l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad
ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad
ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una
riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel
caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi
elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera
o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione,
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico
delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto
alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto della
stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a
condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. 2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l’autorizzazione sia limitata, ai fini dell’assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti. 3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza dell’obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all’archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell’esigenza di consultazioni anche sistematiche nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 133 (Formule tariffarie)
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall’ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L’individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
La predetta variazione in diminuzione del premio si applica
automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura
preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza
attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il
mancato rispetto della disposizione ai cui al presente comma comporta
l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da
1.000 euro a 50.000 euro. 2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio)
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque
momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato
del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di
assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le
modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.
1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei
commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al
comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui
all'articolo 135.
2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di
assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato
di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero,
qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati
controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui
all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla
banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al
proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque
non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla
decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di
cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato
rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo,
l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo
di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di
un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, é
acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica
attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui
all'articolo 135.
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un
nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia,
acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da
un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può
assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a
quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo
già assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di
assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito
prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è
individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la
liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso
accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la
responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,
in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota
in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale
variazione di classe a seguito di più sinistri.
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di
comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito
Art. 135. (Banca dati sinistri e banche dati anagrafe
testimoni e anagrafe danneggiati)
1. Allo scopo di rendere più
efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, sono istituite presso l'ISVAP una banca dati dei
sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate “anagrafe
testimoni” e “anagrafe danneggiati”.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le
condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle
pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di
polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli
obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di
assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti
dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico
e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 136. (Funzioni del Ministero delle attività produttive)
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato. 3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
3 bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall’ISVAP,
sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare
un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che
consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse
imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.
CAPO III - RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 137. (Danno patrimoniale)
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. 2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. 3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Art. 138. (Danno biologico per lesioni di non lieve entità)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. 2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri: a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità; c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi; d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale; e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Art. 139. (Danno biologico per lesioni di lieve entità)
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da
lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura
più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun
punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la
correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con
il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per
cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il
valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola
settantotto; b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette (1) per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. 3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità. 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. 6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140. (Pluralità di danneggiati e supero del massimale)
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate. 2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata. 3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1. 4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 141. (Risarcimento del terzo trasportato)
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. 3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
Art. 142. (Diritto di surroga dell'assicuratore sociale)
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare. 3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione. 4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Art. 142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa)
1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
Art. 142-ter (Utenti della strada non motorizzati)
1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la
responsabilità civile dei conducenti.
CAPO IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE
Art. 143. (Denuncia di sinistro)
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro. 2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Art. 144. (Azione diretta del danneggiato)
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. 2. Per l'intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
Art. 145. (Proponibilità dell'azione di risarcimento)
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148. 2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 146. (Diritto di accesso agli atti)
1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. 2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria. 3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto. 4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.
Art. 147. (Stato di bisogno del danneggiato)
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. 2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa. 3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio. 4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.
Art. 148. (Procedura di risarcimento)
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la
richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale
degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni
non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di
assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non
ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti
coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le
operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero
dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si
siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose
danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei
termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima
dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria,
effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa
presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati.
Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche
qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato
lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate
al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale
degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze
nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai
dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito,
all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla
dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso,
dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta
a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni
dalla ricezione di tale documentazione.
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti,
l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati
sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della
consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti
ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di
significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento
dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di
risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre
ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa
comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al
quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte
sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta
decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni
conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non
formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al
terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista,
informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente
le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di
cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2
sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui
all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare
del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al
danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del
danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei
termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di
ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo
il caso di presentazione di querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto
salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini
di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa.
Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la
comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta
sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di
polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di
immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto
dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia
determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono
nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in
tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia
fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la
somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato
l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso
del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta
ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al
netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP
per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del
presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la
documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza
di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento
dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto.
Art. 149. (Procedura di risarcimento diretto)
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141. 3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. 5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150. (Disciplina del sistema di risarcimento diretto)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto. 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto. 3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Art. 150
bis. (Certificato di chiusura inchiesta)
1. È fatto obbligo alla
compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o
incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio
del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma
2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui
all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene
assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da
furto o incendio dell'autoveicolo stesso é effettuato previo rilascio del
certificato di chiusa inchiesta.
CAPO V - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 151. (Procedura)
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento. 4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 125. 5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
Art. 152. (Mandatario per la liquidazione dei sinistri)
1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro. 2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi. 3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa. 4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro. 5. L’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Art. 153. (Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica)
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica. 2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall’articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.
Art. 154. (Centro di informazione italiano)
1. E’ istituito presso l’ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall’articolo 151. A tale fine l’ISVAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano. 2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’articolo 152. 3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell’accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall’ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all’articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili. 6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l’ISVAP è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri. L’ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano. 7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell’immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione. 8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
Art. 155
(Accesso al Centro di informazione italiano)
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'art. 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica; 2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica; 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica. 2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: a) all'impresa di assicurazione; b) all'ente di immatricolazione del veicolo. 3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia
nonché gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato. 4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada. 5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di
informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.
CAPO VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÁ PERITALE
Art. 156. (Attività peritale)
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157. 2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. 3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Art. 157. (Ruolo dei periti assicurativi)
1. L’ISVAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo. 2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158.
Art. 158. (Requisiti per l'iscrizione)
1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3. 2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno. 3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
Art. 159. (Cancellazione dal ruolo)
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall’ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP. 2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.
Art. 160. (Reiscrizione)
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2. 2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione. 3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova
iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui di cui all’articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida
l’idoneità già conseguita.
TITOLO XVII - SISTEMI DI
INDENNIZZO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
Art. 283
(Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica)
1. Il Fondo di garanzia per le
vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è
obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del
proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato
dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica
italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel
periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo
stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non
corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo
per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il
risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia
superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare.
Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è
dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di
cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla
persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera
d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a
coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono
inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona
sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei
limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per
ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle
autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la
qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del
danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono
determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il
danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui
all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene
il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per
l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso
l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso
trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo
258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto
alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di
regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo
responsabile.
Art. 284
(Sinistri verificatisi in altro Stato membro)
1. Il Fondo di garanzia per le
vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul
territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano
assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale
altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione
coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma
5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le
convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti
il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Art. 285
(Fondo di garanzia per le vittime della strada)
1. Il Fondo di garanzia per le
vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero
delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito
comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le
condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto
del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione
del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un
contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato
in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo,
nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto
conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel
rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Capo II - LIQUIDAZIONE DEI
DANNI A CURA DELL'IMPRESA DESIGNATA
Art. 286
(Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata)
1. La liquidazione dei danni
per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d),
d-bis) e d-ter), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP
349 secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle
attività produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche
per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino
alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle
imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai
sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia
per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le
imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette
all'approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta
dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle
convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni
di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla
CONSAP.
Art. 287
(Esercizio dell'azione di risarcimento)
1. Nelle ipotesi previste
dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione
per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta
solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata,
all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera
c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo
che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto
il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1,
lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP -
Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la
domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di
assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata
esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di
garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel
processo, anche in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter),
deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai
sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in
giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.
Art. 288
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le
vittime della strada)
1. Gli assicurati con imprese
che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei
natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei
limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti
derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per
le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per
il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Art. 289
(Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e
sui giudizi pendenti)
1. Le sentenze ottenute dal
danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione sono opponibili,
se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di
liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni
entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione
del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario
liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione
del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono
opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 283,
comma 4, nei confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze
ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Art. 290
(Prescrizione dell'azione)
1. L'azione diretta che spetta
al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti
dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), è
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il
responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa
designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), è
proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti
dell'impresa posta in liquidazione coatta.
Art. 291
(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)
1. Qualora vi siano più
persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal
responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone
danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente
ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente
indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e
ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse
una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone
danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla
somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui
credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia
ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe
loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le
persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi
l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione
designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del
massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone
aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato
a favore di tutti i danneggiati.
Art. 292
(Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata)
1. L'impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti
dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione
di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto
dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in
via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo
pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa
posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla
legge a favore dei medesimi.
Capo III
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A
CURA DEL COMMISSARIO DELL'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA
Art. 293
(Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in
liquidazione coatta)
1. Il commissario dell'impresa
in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la
liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia
per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla
liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di
liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla
scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo
per il quale è stato pagato il premio.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, anticipa al
commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di
liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di
cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le
somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario
provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in
liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei
contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.
Art. 294
(Esercizio dell'azione di risarcimento)
1. Gli aventi diritto al
risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di
risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente
inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti
della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le
sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono
opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP –
Fondo di garanzia delle vittime della strada, può intervenire nel
processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della
formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
Art. 295
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le
vittime della strada)
1. Gli assicurati con imprese
che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano
poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme
indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei
confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada,
agendo nei confronti del commissario.
Capo IV LIQUIDAZIONE DEI
DANNI A CURA DELL’ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO
Art. 296
(Organismo di indennizzo italiano)
1. Alla CONSAP, quale gestore
del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la
funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni
può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite
con apposita convenzione.
Art. 297
(Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano)
1. L'Organismo di indennizzo
italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano
residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone
derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati
dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato
membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro,
identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo
italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato
terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al
sistema della carta verde.
Art. 298
(Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati)
1. Nei casi previsti
dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono
presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la
liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano
fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di
risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno
presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di
assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al
mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un
mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della
Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare
all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se
hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di
assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno
ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della
richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a
favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o
intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di
assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario
rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che
hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di
assicurazione o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non
può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del
danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la
propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento,
adottato dal Ministro delle attività produttive, che dà attuazione al
presente titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data
in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento,
ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata
dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei
sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione
che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla
presentazione della richiesta all'organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver
ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che
interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta
richiesta, i seguenti soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha
causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento
dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il
sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un
altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta
di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della
responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto
positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
Art. 299
(Rimborsi tra organismi di indennizzo)
1. L'Organismo di indennizzo
italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto
stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti
dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo
stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto
di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto
anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di
spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella
misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di
indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato
di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri
avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e
causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite
nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è
tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di
indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento
per danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi
diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del
responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo
dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi
ultimi per il danno subito. L'impresa è tenuta a rimborsare entro trenta
giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo
corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto
a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice
richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da
rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa
esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia
omesso di informare l'impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto
una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.
Art. 300
(Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati)
1. Nei casi previsti
dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo
italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa
immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha
causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un
veicolo non assicurato, nonché il Fondo di garanzia dello Stato membro in
cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente
il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il
sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non
identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di
risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della
responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto
positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi
diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il
rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto
sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le
modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli
organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona
abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di
assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il
sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il
sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301
(Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
1. Il Fondo di garanzia per le
vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro
nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la
quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle
spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti
casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza
degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante
abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile
identificare l'impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un
veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato
terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato
l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso
prevista dall'articolo 292.
TITOLO XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
… omissis …
Art. 315
(Procedure liquidative)
1. Nei casi previsti dagli
articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione
dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata
comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro
trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro
novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro
duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro
cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la
formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il
pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli
articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la
sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a
danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in
relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine
utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza
degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni
di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1
e 2, diminuite del trenta per cento.
… omissis …
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