Art. 1.
1. Le disposizioni
degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, hanno
effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: "1-ter.
Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e'
obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".
4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' abrogato.
Art. 2.
1. Al comma 2, secondo
periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite
le seguenti: "o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate
capacità uditive ad entrambe le orecchie".
Art. 3.
1. Il comma 5
dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito
dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato
in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2.".
2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis,
risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il
conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2.".
3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le
seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,".
Art. 4
1. Sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A
e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data
informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello
stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o
mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle
strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto
del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia
stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari,
individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane
principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del
tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di
traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità' del traffico o
all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima
procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche
dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con
sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel
rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale,
consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento
dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di
immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se
vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la
violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli
stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di
cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui
all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
|