Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12
agosto 2003, supplemento ordinario
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 01. Modifiche alle disposizioni
generali
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
2, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente: «F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
b) al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente: «F-bis. Itinerario
ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
1, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) Area pedonale: zona
interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza,
i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità
motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi
ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita
segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali»; b)
al comma 1, dopo il numero 34), è inserito il seguente: «34-bis) Parcheggio
scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del
trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalita»; c) al comma 1, dopo il numero 53), è inserito il seguente:
«53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella,
ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli
derivanti dalla circolazione sulle strade».
Art. 02. Disposizioni per la disciplina del
traffico nei centri abitati
1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici
di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10».
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «15-bis.
Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche
avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se
nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI».
Art. 03. Modifiche alle disposizioni sanzionatorie
in materia di competizioni non autorizzate in velocità
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 9, il
comma 8-bis è abrogato; b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità
con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque
agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza
esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno
a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si
applica a chiunque prende parte alla competizione non
autorizzata. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva,
comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione
da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della
reclusione da tre a sei anni. 3. Le pene indicate ai commi 1 e 2
sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di
lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se
alla competizione partecipano minori di anni diciotto. 4. Chiunque
effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da
tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 5.
Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento
della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la
morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la
confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo
scopo. 6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità
con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con
la multa da euro 5.000 a euro 20.000. 2. Se dallo svolgimento della
competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la
pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale
la pena è della reclusione da due a cinque anni. 3. All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono
derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa
non li abbia affidati a questo scopo»; c) al comma 4 dell'articolo 79 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura della sanzione è da euro
1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste
dagli articoli 9-bis e 9-ter»; d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo
141, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e
9-ter,»; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono
soppressi.
Art. 1. Modifiche alle disposizioni inerenti
l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione e
la tutela delle strade, le norme sui veicoli e le norme di
equipaggiamento dei veicoli
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a)
dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai servizi di
polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;»; b) dopo la
lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e
al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto».
1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «3-bis. I
servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti
servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere
scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di
eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di
autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di
cui al comma 1».
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «nel presente articolo» sono
inserite le seguenti: «, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le
parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «solo per
specifiche situazioni»; b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle
seguenti: «il rispetto».
2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000
a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli
spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «2-bis.
Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione
territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti
nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua
italiana».
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico
FMI».
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi del comma 4» sono
soppresse.
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose nonchè classificati per uso speciale o per
trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce
posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali
strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale
ECE/ONU n. 104. 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i
rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere equipaggiati con
dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di
precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni
di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10». 3-bis. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati
dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di
cui possono essere dotati gli autoveicoli. 3-ter. I trenini turistici
classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22
marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
Art. 2. Modifiche alle norme inerenti la guida dei
veicoli
01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato a tale uso» sono
inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida
un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare
alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione,».
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «4-bis.
Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma
2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI».
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Chiunque,
senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie
della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro
a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione
accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro
ai quali è stata sospesa o revocata la licenza».
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. Chiunque,
pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in
vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280».
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella
rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di circolazione», è inserita la
seguente: «, duplicato»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio
sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo
della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: «a soggetti terzi» sono sostituite
dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 0a) dopo
il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° luglio
2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di
ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente
di guida»; a) al comma 8 nel primo periodo la parola:
«motocarrozzette» è sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»;
il secondo e il terzo periodo sono soppressi; b) dopo il comma 8, è inserito
il seguente: «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C
e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla
commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico,
a norma dell'articolo 119, comma 10»; b-bis) al comma 13-bis, le parole:
«Chiunque, non essendo titolare di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il
minore che, non munito di patente».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. I
provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129,
comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto
con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici
prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il
comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono
valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di
idoneità alla guida di cui all'articolo 116.»; b) al comma 3 le parole:
«Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono
sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 8,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»; b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Per i cittadini italiani
residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari
italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari
delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà
confermare la patente ai sensi del comma 5.»; c) al comma 7 il secondo e
terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. Il
provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «2-bis. Il
provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi
in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma
1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici
del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è
restituita all'interessato».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il
comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti
all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e
gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione
europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che
abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono
immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a
condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un
domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»; b) al comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione accessoria non si applica
qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta
di circolazione, ai sensi dell'articolo 93».
7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai
sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie
immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi
istituzionali dell'amministrazione dello Stato».
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 139 (Patente di
servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale). - 1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo
svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),
dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è
limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali
dell'amministrazione di appartenenza. 2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al
comma 1».
Art. 3. Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»; b)
al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»; b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Quando lo stesso soggetto sia
incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3
per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 15 le
parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»; b) al comma 15, in
fine, è aggiunto il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto sia incorso, in
un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.»; c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»; d) al comma 16, nel secondo
periodo, le parole: «la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60»; e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dai seguenti:
«Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando
si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due
a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso delta
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei
mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
1 la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) luci di posizione anteriore,
posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente
la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale»; b) al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p)
pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e
fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli»; c)
dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato
a segnalare particolari categorie di veicoli; p-ter) luci di marcia
diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più
facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna; p-quater)
luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella
parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal
lato presso il quale esso è in procinto di curvare; p-quinquies) proiettore
di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore
illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi
aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del
proiettore anabbagliante; p-sexies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e
sugli autoveicoli di cui all'articolo 177; p-septies) segnalazione visiva
a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare
installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di
eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al
soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per
la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta
tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1
è sostituito dal seguente: «1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei
veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio
l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte,
delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i
ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche
nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo
di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le
luci di marcia diurna.»; b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono
abrogati.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma
1 è sostituito dal seguente: «1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si
devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte,
le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono
tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma
3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati
quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le
brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione,
devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»; b) al comma 2 nel terzo
periodo le parole: «nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1», sono
sostituite dalle seguenti: «nei casi indicati dal comma 1»; c) al comma 4
nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1, punto b)» sono sostituite
dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»; d) Il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione
visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo
sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori
dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.»; e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi
indicati nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore
e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento».
8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «del comma 1» sono
inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h) del comma 2».
8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «5-bis.
Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n.
84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che
ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle
strutture portuali.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «4-bis.
Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il
segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti
di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto
divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza
avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle
piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.».
9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma
9 è sostituito dal seguente:
«9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai
commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che
trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione
dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero
che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di
circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo
VI.»;
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai
commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. 9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e
9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai
commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20.».
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma
2 è sostituito dal seguente: «2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di
altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente
abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i
tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di
circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»;
b) al comma 3 la parola: «motocicli» è sostituita dalle seguenti:
«veicoli di cui al comma 1»; c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma
1 è sostituito dal seguente: «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli
eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e
di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti»; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri: a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati
di carrozzeria chiusa; b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote
dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta
e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione pecuniaria
amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo
per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articoto 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8
le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»; b)
al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il conducente sia
incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente
comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»; c) al comma 9 le
parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a
euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legistativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»; b)
al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
c) (soppressa); d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente
del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il
periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata
l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a
euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che
vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto
delle condizioni richieste dal presente articolo». e)
(soppressa).
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) (soppressa); c) al comma 4 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»; d) dopo il comma 4 è inserito il
seguente: «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore,
oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato
i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele,
il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il
periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata
l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a
euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che
vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto
delle condizioni richieste dal presente articolo.». e)
(soppressa).
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la
rubrica è sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore di velocita»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dal
regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono
circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità
d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste
dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di
limitatore di velocita»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di
velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a
euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita»; d) il comma
3 è sostituito dal seguente: «3. Il titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione
un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi
fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15»; e) dopo il comma
6 è inserito il seguente: «6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere
che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi
ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni
di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o
riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della
funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il
ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo
sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante» sono sostituite dalle seguenti:
«la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante»; g) al comma 9 le parole:
«Alla violazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alle
violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»; h) al comma 9 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis
riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI».
17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli adibiti a servizio
pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia
autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo»; b)
il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il conducente di ciclomotore deve
avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.»; c) al
comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla violazione di cui al
presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende
l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da
presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al
comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione amministrativa
di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro
trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle
formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la
disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso
l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima
edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di
legge dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Si applica l'articolo
13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore
ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente
cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e
depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via
ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della
sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di
polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini
previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura
ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo
213».
Art. 4. Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
amministrativi e relative sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di accertamento
della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia
dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino
dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall'accertamento»; b) dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati
gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a)
impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b)
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c)
sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente
gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g)
rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.
127. 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli
interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f)
e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia
qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature
debitamente omologate.
c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle medesime
forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e
revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione».
c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e
di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a
traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione,
mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro
automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta
intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del
Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la
procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile
dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in
occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni
previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio
procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per
l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione
della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo
rimangono sospesi i termini per la notifica».
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Il
ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la
necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione».
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il
responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è
tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal
ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli
atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili
a confutare o confermare le risultanze del ricorso».
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «emette, entro sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «adotta, entro centoventi giorni
decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore,
secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203».
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1
del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della
considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi
detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso
si intende accolto. 1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di
audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine
resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di
mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per
l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per
l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto
decide sul ricorso, senza ulteriori formalità».
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «L'ordinanza-ingiunzione di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle
forme previste dall'articolo 201» sono sostituite dalle seguenti:
«L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione,
nelle forme previste dall'articolo 201».
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente alla
proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri
soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre
ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è
stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione. 2. Il ricorso è proposto secondo
le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689
del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende
anche alle sanzioni accessorie. 3. All'atto del deposito del
ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace,
a pena di inammissibilità dei ricorso, una somma pari alla metà del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso
di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente. 4. Il
ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il
ricorso di cui all'articolo 203. 5. In caso di rigetto del ricorso,
il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna,
con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla
cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo
quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita
al ricorrente. 6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso
costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte
dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto
del deposito del ricorso. 7. Fermo restando il principio del libero
convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può
applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata. 8. In caso di rigetto del ricorso, il
giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o
la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 9. Le
disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui
all'articolo 205».
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. Il
prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la
tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito
dall'articolo 208».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
2 il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo le parole: «o del
rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo le
parole: «l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «la
cauzione è versata»; b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro
dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo
spazio economico europeo»; c) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3.
In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni»; c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati
in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea».
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «certificato di idoneità
tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «certificato di circolazione»; al
medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di fermo
amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è
ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso
l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione».
2-ter. Al comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: «il veicolo è restituito all'avente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «il veicolo è affidato in custodia
all'avente diritto».
2-quater. Il comma 8 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «8. Chiunque
circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione
delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
656,25 a euro 2.628,15. è disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un
deposito autorizzato.».
3. All'art. 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi che la revoca della patente
costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta
l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i
cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della
commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette,
emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura,
anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si
dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il
provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonchè
quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è
atto definitivo»; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso
almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui
al comma 2».
3-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un
programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle
Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati
ottenuti».
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 1. è vietato guidare in
stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque
guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave
reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l'irrogazione della pena è
competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più
violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di
complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della
patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso,
ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo
223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può
essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più
vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa
con le normali garanzie per la custodia. 3. Al fine di acquisire elementi
utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti
qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso
d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,
hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico
viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6.
Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2. 7. In caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. 8. Con
l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi
del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica. 9. Qualora
dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via
cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita
medica di cui al comma 8».
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti). - 1. è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Al
fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo
ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti
dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le
attività di rilevamento e soccorso. 4. Le strutture sanitarie di cui al
comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma
3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell'articolo 186. 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della
commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 6. Il
prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al
comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente
fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalità indicate dal regolamento. 7. Chiunque guida in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze tupefacenti o
psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le
sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 186. 8. In caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il atto
costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma
2».
Art. 6-bis. Divieto di somministrazione di bevande
superalcoliche sulle autostrade
1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle
strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la
somministrazione di bevande superalcoliche.
Art. 6-ter. Disposizioni concernenti i titolari di
patente rilasciata da uno Stato estero
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non
vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano
violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici
dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i
punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli
organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno
violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a
motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di
almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida
è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un
periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è
limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita il
registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere
omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente
decreto.
Art. 7. Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono
sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione» sono
sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui
sopra della violazione»; a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme
di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la
sospensione o la revoca della patente»; b) al comma 2, l'ultimo periodo è
sostituito dai seguenti: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del
conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni
dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario
del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo
delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si
applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica.»; c) al comma 4 dopo primo periodo è aggiunto il seguente:
«Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di
patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento
consente di recuperare 9 punti.»; c-bis) al comma 5, le parole: «tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci
punti».
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono
abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3,
le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2004».
5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del
presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e
dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi
2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a
decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a
decorrere dal 1° luglio 2004.
8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le
parole: « di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e
successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante
i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella
allegata al presente decreto.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
Tabella dei punteggi previsti dall'art. 126 bis del Codice della Strada
Articoli |
Norma
violata |
Punti |
Art. 141 |
Comma 8 |
5 |
Comma 9, 3° periodo |
10 |
Art. 142 |
Comma 8 |
3 |
Comma 9 |
6 |
Comma 9-bis |
10 |
Art. 143 |
Comma 11 |
4 |
Comma 12 |
10 |
Comma 13, con rif. al comma 5 |
4 |
Art. 145 |
Comma 5 |
6 |
Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 |
5 |
Art. 146 |
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e
fermata |
2 |
Comma 3 |
6 |
Art. 147 |
Comma 5 |
6 |
Art. 148 |
Comma 15, con rif. al comma 2 |
3 |
Comma 15, con rif. al comma 3 |
5 |
Comma 15, con rif. al comma 8 |
2 |
Comma 16, 3° periodo |
10 |
Art. 149 |
Comma 4 |
3 |
Comma 5, 2° periodo |
5 |
Comma 6 |
8 |
Art. 150 |
Comma 5, con rif. all’art. 149 comma 5 |
5 |
Comma 5, con rif. all’art. 149 comma 6 |
8 |
Art. 152 |
Comma 3 |
1 |
Art. 153 |
Comma 10 |
3 |
Comma 11 |
1 |
Art. 154 |
Comma 7 |
8 |
Comma 8 |
2 |
Art. 158 |
Comma 2, lettere d), g) e h) |
2 |
Art. 161 |
Commi 1 e 3 |
2 |
Comma 2 |
4 |
Art. 162 |
Comma 5 |
2 |
Art. 164 |
Comma 8 |
3 |
Art. 165 |
Comma 3 |
2 |
Art. 167 |
Commi 2, 5 e 6 con rif. a: |
|
a) eccedenza non superiore a 1 t |
1 |
b) eccedenza non superiore a 2 t |
2 |
c) eccedenza non superiore a 3 t |
3 |
d) eccedenza superiore a 3 t |
4 |
Commi 3, 5 e 6 con rif. a: |
|
a) eccedenza non superiore a 10% |
1 |
b) eccedenza non superiore a 20% |
2 |
c) eccedenza non superiore a 30% |
3 |
d) eccedenza superiore a 30% |
4 |
Comma 7 |
3 |
Art. 168 |
Comma 7 |
4 |
Comma 8 |
10 |
Comma 9 |
10 |
Comma 9-bis |
2 |
Art. 169 |
Comma 8 |
4 |
Comma 9 |
2 |
Comma 10 |
1 |
Art. 170 |
Comma 6 |
1 |
Art. 171 |
Comma 2 |
5 |
Art. 172 |
Comma 10 e 11 |
5 |
Art. 173 |
Comma 3 e 3-bis |
5 |
Art. 174 |
Comma 5 per violazione tempi di guida |
2 |
Comma 5 per violazione tempi riposo |
5 |
Comma 6 |
10 |
Comma 7 primo periodo |
1 |
Comma 7 secondo periodo |
3 |
Comma 7 terzo periodo per violazione tempi di guida |
2 |
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo |
5 |
Comma 8 |
2 |
Art. 175 |
Comma 13 |
4 |
Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) |
2 |
Comma 16 |
2 |
Art. 176 |
Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) |
10 |
Comma 20, con rif. al comma 1, lettera c) e d) |
10 |
Comma 21 |
2 |
Art. 177 |
Comma 5 |
2 |
Art. 178 |
Comma 5 per violazione tempi di guida |
2 |
Comma 5 per violazione tempi di riposo |
5 |
Comma 6 |
10 |
Comma 7 primo periodo |
1 |
Comma 7 secondo periodo |
3 |
Comma 7 terzo periodo per violazione tempi di guida |
2 |
Comma 7 terzo periodo per violazione tempi di riposo |
5 |
Comma 8 |
2 |
Art. 179 |
Comma 2 e 2 bis |
10 |
Art. 186 |
Commi 2 e 7 |
10 |
Art. 186 bis |
Comma 2 |
5 |
Art. 187 |
Commi 1 e 8 |
10 |
Art. 188 |
Comma 4 |
2 |
Art. 189 |
Comma 5, 1° periodo |
4 |
Comma 5, 2° periodo |
10 |
Comma 6 |
10 |
Comma 9 |
2 |
Art. 191 |
Comma 1 |
8 |
Comma 2 |
4 |
Comma 3 |
8 |
Art. 192 |
Comma 6 |
3 |
Comma 7 |
10 |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che
non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti
riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati
qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio».
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