Un incidente stradale normalmente è il
risultato di una combinazione di fattori, circostanze e
condizioni, che devono essere stati simultaneamente presenti per
produrre quel determinato evento.
Per ogni incidente stradale, a meno che non si tratti di
incidente autonomo da cui non siano derivate lesioni alle persone
e non abbia provocato danni materiali a terzi, ci sarà sempre
una persona od un organo che dovrà valutare le condotte adottate
dalle persone coinvolte. Può essere il liquidatore della
compagnia di assicurazione, per decidere se accogliere o negare
in tutto od in parte una richiesta di risarcimento; può essere
il giudice civile, chiamato a risolvere una controversia non
risolta bonariamente; può essere il giudice penale, quando
dallincidente siano derivate lesioni alle persone o la
morte di una o più di esse.
La ricerca delle cause che hanno
determinato un incidente stradale, comporta studi e ricerche
spesso complesse, essendoci generalmente diverse circostanze e
fattori che devono essere presi in considerazione nell'analisi
complessiva.
L'Autorità Giudiziaria, il liquidatore della compagnia di
assicurazioni, o qualunque altro organo o persona, che sia
deputata a vario titolo a giudicare le condotte adottate dai
protagonisti di un incidente stradale, si avvalgono generalmente
delle informazioni fornite dagli Organi di Polizia che hanno
espletato i rilievi dell'incidente. Le informazioni che si
ricavano dai rilievi e dai rapporti che condensano l'operato
svolto dagli organi di Polizia, sono a volte sufficienti per
consentire una completa valutazione delle condotte adottate dai
protagonisti. Ciò dipenderà sia dalla quantità e qualità
delle informazioni, sia dalla capacità di interpretarle e quindi
dalle conoscenze specifiche della persona deputata ad esprimere
il giudizio. Altre volte così non è; oppure, più
frequentemente, chi ha il compito di giudicare potrebbe avere
bisogno di ulteriori informazioni e quindi la necessità di
eseguire un'analisi più approfondita circa i fattori
dell'incidente e delle circostanze in cui si è realizzato. In
questi casi è richiesto l'ausilio del Tecnico Ricostruttore
munito di specifica competenza nella materia, al quale spetta il
compito di esaminare ed elaborare gli elementi disponibili, sia
per rendere comprensibili le informazioni che essi consentono di
ricavare, sia, all'occorrenza, per ottenere ulteriori specifiche
informazioni, non immediatamente desumibili da quegli elementi,
ma alle quali si può giungere attraverso la loro analisi ed
elaborazione.
Lo scopo del Tecnico Ricostruttore, quindi, è di esaminare
tutti i dati dell'incidente e di elaborarli per ricavare da essi
le informazioni relative ai fattori che lo hanno determinato ed
alle circostanze in cui si è realizzato. Attraverso l'analisi e
l'elaborazione tecnica dei dati acquisiti, il Tecnico
generalmente è in grado di chiarire le relazioni intercorse fra
fattori e circostanze dell'incidente, e di fornire all'organo
giudicante le informazioni necessarie, in mancanza delle quali
ovviamente nessun giudizio potrebbe essere espresso.
In generale possiamo dire, dunque, che
il Ricostruttore d'incidenti stradali è il Tecnico che, a
richiesta dell'Autorità Giudiziaria, delle compagnie di
assicurazione o dei privati, accerta a fini giuridici le cause
che hanno determinato un incidente stradale, affinché sia
possibile valutare le condotte adottate dai protagonisti ed in
ultima analisi per consentire di stabilire i profili delle loro
singole responsabilità.
Il Tecnico Ricostruttore assume denominazione, qualità ed
obblighi a seconda dell'organo per conto del quale presta la
propria opera.
Nella fase stragiudiziale l'ausilio del Tecnico Ricostruttore è
di solito chiesto dalla compagnia assicurativa che ha bisogno di
accertare le cause dell'incidente, quando non ha sufficienti
informazioni per accogliere o negare una richiesta di
risarcimento. In questa fase egli opera in piena libertà, non
essendo soggetto a vincoli che non siano quelli dell'operare
secondo scienza e coscienza.
Vincoli ai quali il Tecnico Ricostruttore è invece soggetto,
quando opera su incarico e per conto dell'Autorità Giudiziaria
civile o penale. In tali casi egli assume responsabilità,
qualità e denominazione diverse, a seconda dell'Organo che gli
ha conferito l'incarico, e specificamente:
-
assume la denominazione e la qualità di Consulente
Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), quando l'incarico
gli viene conferito dal giudice civile, che interviene a
richiesta delle parti, per dirimere una controversia non
risolta stragiudizialmente;
-
la denominazione e la qualità di Consulente
Tecnico del Pubblico Ministero quando l'incarico
gli viene da questi conferito nel corso delle indagini
preliminari (il Pubblico Ministero ha l'obbligo di
intervenire quando l'incidente abbia causato la morte di
una o più persone, oppure quando siano derivate lesioni
alle persone ed una di esse abbia esercitato il diritto
di querela);
-
ed infine la denominazione e la qualità di Perito,
quando opera per conto e su incarico del giudice penale
nel corso di un processo penale.
Anche i privati possono naturalmente avvalersi dell'ausilio di
un Tecnico Ricostruttore, il quale nell'ambito di un procedimento
penale o di una causa civile, assume la qualità e la
denominazione di Consulente Tecnico di parte.
Abbiamo visto, seppure in estrema
sintesi, quanto siano rilevanti ed estremamente importanti le
competenze attribuite al Tecnico Ricostruttore d'incidenti
stradali. Per svolgere correttamente ed in modo qualificato
questa attività, è necessario dunque possedere adeguate
conoscenze tecnico giuridiche.
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