IL TECNICO RICOSTRUTTORE


Infortunistica stradale - Ricostruzione incidenti stradali

 

Un incidente stradale normalmente è il risultato di una combinazione di fattori, circostanze e condizioni, che devono essere stati simultaneamente presenti per produrre quel determinato evento.
Per ogni incidente stradale, a meno che non si tratti di incidente autonomo da cui non siano derivate lesioni alle persone e non abbia provocato danni materiali a terzi, ci sarà sempre una persona od un organo che dovrà valutare le condotte adottate dalle persone coinvolte. Può essere il liquidatore della compagnia di assicurazione, per decidere se accogliere o negare in tutto od in parte una richiesta di risarcimento; può essere il giudice civile, chiamato a risolvere una controversia non risolta bonariamente; può essere il giudice penale, quando dall’incidente siano derivate lesioni alle persone o la morte di una o più di esse.

La ricerca delle cause che hanno determinato un incidente stradale, comporta studi e ricerche spesso complesse, essendoci generalmente diverse circostanze e fattori che devono essere presi in considerazione nell'analisi complessiva.
L'Autorità Giudiziaria, il liquidatore della compagnia di assicurazioni, o qualunque altro organo o persona, che sia deputata a vario titolo a giudicare le condotte adottate dai protagonisti di un incidente stradale, si avvalgono generalmente delle informazioni fornite dagli Organi di Polizia che hanno espletato i rilievi dell'incidente. Le informazioni che si ricavano dai rilievi e dai rapporti che condensano l'operato svolto dagli organi di Polizia, sono a volte sufficienti per consentire una completa valutazione delle condotte adottate dai protagonisti. Ciò dipenderà sia dalla quantità e qualità delle informazioni, sia dalla capacità di interpretarle e quindi dalle conoscenze specifiche della persona deputata ad esprimere il giudizio. Altre volte così non è; oppure, più frequentemente, chi ha il compito di giudicare potrebbe avere bisogno di ulteriori informazioni e quindi la necessità di eseguire un'analisi più approfondita circa i fattori dell'incidente e delle circostanze in cui si è realizzato. In questi casi è richiesto l'ausilio del Tecnico Ricostruttore munito di specifica competenza nella materia, al quale spetta il compito di esaminare ed elaborare gli elementi disponibili, sia per rendere comprensibili le informazioni che essi consentono di ricavare, sia, all'occorrenza, per ottenere ulteriori specifiche informazioni, non immediatamente desumibili da quegli elementi, ma alle quali si può giungere attraverso la loro analisi ed elaborazione.

Lo scopo del Tecnico Ricostruttore, quindi, è di esaminare tutti i dati dell'incidente e di elaborarli per ricavare da essi le informazioni relative ai fattori che lo hanno determinato ed alle circostanze in cui si è realizzato. Attraverso l'analisi e l'elaborazione tecnica dei dati acquisiti, il Tecnico generalmente è in grado di chiarire le relazioni intercorse fra fattori e circostanze dell'incidente, e di fornire all'organo giudicante le informazioni necessarie, in mancanza delle quali ovviamente nessun giudizio potrebbe essere espresso.

In generale possiamo dire, dunque, che il Ricostruttore d'incidenti stradali è il Tecnico che, a richiesta dell'Autorità Giudiziaria, delle compagnie di assicurazione o dei privati, accerta a fini giuridici le cause che hanno determinato un incidente stradale, affinché sia possibile valutare le condotte adottate dai protagonisti ed in ultima analisi per consentire di stabilire i profili delle loro singole responsabilità.

Il Tecnico Ricostruttore assume denominazione, qualità ed obblighi a seconda dell'organo per conto del quale presta la propria opera.
Nella fase stragiudiziale l'ausilio del Tecnico Ricostruttore è di solito chiesto dalla compagnia assicurativa che ha bisogno di accertare le cause dell'incidente, quando non ha sufficienti informazioni per accogliere o negare una richiesta di risarcimento. In questa fase egli opera in piena libertà, non essendo soggetto a vincoli che non siano quelli dell'operare secondo scienza e coscienza.
Vincoli ai quali il Tecnico Ricostruttore è invece soggetto, quando opera su incarico e per conto dell'Autorità Giudiziaria civile o penale. In tali casi egli assume responsabilità, qualità e denominazione diverse, a seconda dell'Organo che gli ha conferito l'incarico, e specificamente:

  • assume la denominazione e la qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), quando l'incarico gli viene conferito dal giudice civile, che interviene a richiesta delle parti, per dirimere una controversia non risolta stragiudizialmente;

  • la denominazione e la qualità di Consulente Tecnico del Pubblico Ministero quando l'incarico gli viene da questi conferito nel corso delle indagini preliminari (il Pubblico Ministero ha l'obbligo di intervenire quando l'incidente abbia causato la morte di una o più persone, oppure quando siano derivate lesioni alle persone ed una di esse abbia esercitato il diritto di querela);

  • ed infine la denominazione e la qualità di Perito, quando opera per conto e su incarico del giudice penale nel corso di un processo penale.

Anche i privati possono naturalmente avvalersi dell'ausilio di un Tecnico Ricostruttore, il quale nell'ambito di un procedimento penale o di una causa civile, assume la qualità e la denominazione di Consulente Tecnico di parte.

Abbiamo visto, seppure in estrema sintesi, quanto siano rilevanti ed estremamente importanti le competenze attribuite al Tecnico Ricostruttore d'incidenti stradali. Per svolgere correttamente ed in modo qualificato questa attività, è necessario dunque possedere adeguate conoscenze tecnico giuridiche.


 

La figura del Tecnico Ricostruttore è peculiare e nettamente distinta da quella di perito assicurativo, professionista questo forse più noto al pubblico. Il perito assicurativo è il libero professionista iscritto al ruolo nazionale dei periti assicurativi istituito con la legge 17.2.1992 nr. 166, al quale compete l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, nr. 990.
Il Tecnico Ricostruttore si occupa, invece, della ricerca delle cause che hanno prodotto l'incidente stradale dal quale siano derivate sia danni alle cose, e, più spesso, lesioni alle persone. Costituisce quindi un'attività nettamente distinta da quella del perito assicurativo.