Art. 107 - Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole |
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra. 2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. 3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.
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